TRIBUNALE
CIVILE DI ROMA
Ricorso ex artt. 669 ter e
Per l’On.
Giacinto Pannella detto Marco (C.F. PNN GNT 30E02 L103Q) residente
in Roma e quivi elett.te domiciliato in Via della Conciliazione n. 44, presso
lo studio dell’Avv. Giuseppe Rossodivita dal quale è rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, con il Prof. Avv. Francesco Di Giovanni e con
l’Avv. Marco Mancini, giusta procura a margine del presente atto
(ricorrente)
contro
Partito
“Democratici di Sinistra”, in persona del l.r.p.t.;
Partito “DL-La
Margherita”, in persona del l.r.p.t.;Tesoriere, Sen. Luigi Lusi
Comitato 14
ottobre, ai sei membri dell’Ufficio di Presidenza;
(resistenti)
Nella
predetta mozione congiunta, tra l’altro, si legge che i due partiti si
impegnano “a dare vita al Partito Democratico come partito nuovo e unitario,
capace di coinvolgere le espressioni migliori delle culture democratiche e
riformiste fondato sulla partecipazione e sulla adesione personale e diretta
dei cittadini. (...)”, che i due partiti assumono “il Manifesto
come orizzonte ideale e punto di riferimento in relazione a contenuti politici,
culturali e programmatici che dovranno ispirare l'iniziativa del Partito
Democratico nella sua fase costituente. Il testo definitivo del Manifesto
sarà approvato dall'Assemblea Costituente eletta a conclusione di un ampio e approfondito
confronto nella società italiana (...).” ,che i due partiti conferiscono “agli
organi dirigenti di DL-La Margherita e Ds il mandato di definire le procedure
della fase di transizione tra i soggetti promotori del Partito Democratico e
tutte le forze ad esso partecipanti, nonché le modalità di attuazione degli
adempimenti connessi alla fase costituente, ivi compresi i rapporti giuridici,
organizzativi e finanziari del nuovo Partito Democratico (...)” e che “fino
all'elezione dell'Assemblea costituente tutte le attività connesse alla
costruzione del Partito Democratico saranno affidate ad un Comitato di
coordinamento composto da esponenti Ds, Margherita e personalità non aderenti
ai partiti promotori.”
Nel
documento a firma del Presidente del Consiglio Romano Prodi, denominato “Per
la costituente del Partito Democratico” (all. 2) sono individuati i
compiti del Comitato destinati ad esaurirsi con l’elezione, per l’appunto il 14
ottobre del 2007, dei membri dell’Assemblea Costituente Nazionale e, con essi,
del Segretario Politico Nazionale del costituendo Partito Democratico.
Tra
i compiti principali del Comitato, meritano in questa sede menzione, quelli
relativi:
-
all’approvazione dei regolamenti e delle procedure elettorali;
- alla
promozione nel paese di un confronto di idee e di proposte che, assumendo
il Manifesto come orizzonte ideale e punto di riferimento, confluiranno nella
assemblea costituente.
In data 11 luglio
2. Con l’emanazione del Regolamento Quadro, all’art. 1 è stata
indetta per il 14 ottobre 2007 l’elezione dei componenti della Assemblea
Costituente Nazionale e, in collegamento con essi, del Segretario del Partito
Democratico.
Recita
l’art. 1, comma 1: “È indetta per il 14 ottobre 2007 l’elezione dei
componenti della Assemblea Costituente Nazionale e, in collegamento con essi,
del Segretario politico nazionale del Partito Democratico. È inoltre indetta,
per quella stessa data, l’elezione dei componenti delle Assemblee regionali e,
in collegamento con essi, dei Segretari regionali del partito. Nella Regione
Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle Assemblee provinciali di
Trento e Bolzano e i relativi Segretari provinciali; le due Assemblee
provinciali costituiscono insieme l’Assemblea regionale che elegge il proprio
Segretario, eventualmente anche prevedendo la turnazione in tale incarico fra i
due Segretari provinciali”
Si
è parlato e si parla di “primarie” posto che, anzitutto sulla scorta
dell’esperienza Statunitense, i promotori del Partito Democratico, con un
procedimento ‘aperto’ tanto agli elettori, quanto ai candidati, hanno voluto
chiamare a raccolta intorno al nuovo progetto politico, quante più persone
possibile.
L’art.
1 comma 2, del Regolamento Quadro, difatti, stabilisce che possono partecipare“in qualità di elettori e di candidati tutte
le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici
anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini
dell’Unione Europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in
possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di
voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico e devolvano
un contributo minimo di € 5, ridotto a € 2 per le elettrici e gli elettori che
non abbiano ancora compiuto venticinque anni”.
Il
diritto di elettorato attivo, di cui il “Comitato 14 ottobre” ha ritenuto di
dover dotare, per ‘offerta pubblica’, un’amplissima schiera di persone
(cittadini italiani e non) alle quali si richiede la dichiarazione di voler
partecipare al processo costituente del Partito Democratico, è dunque,
inizialmente, perfettamente sovrapponibile al diritto di elettorato passivo,
essendo stato lasciato al successivo articolo 7 (candidature) il compito
di restringere l’ambito di quest’ultimo: il comma 4, prevede infatti che “non è ammessa la candidatura di persone
notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non
riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito Democratico.”
3. Marco
Pannella, cittadino italiano
ultrasedicenne, ha presentato la
propria candidatura a titolo personale, sostenuta – per quanto previsto dal
regolamento - dalle firme autenticate di 2824 cittadini. (all. 4)
Marco
Pannella ha dichiarato di “aderire al
processo costituente dell’Ulivo-Partito Democratico” (all. 5) ed ha
sottoscritto una precisa dichiarazione di intenti che sintetizza le proprie
“priorità programmatiche” qualora fosse eletto segretario del Partito
Democratico (all. 6).
Detta
dichiarazione di intenti appare ictu oculi pienamente riconducibile al “Manifesto
per il Partito Democratico” (all. 7) intorno al quale i partiti
promotori “Democratici di Sinistra” e “DL- La Margherita”, e per essi il
“Comitato 14 ottobre”, ha inteso chiamare a raccolta, per dar vita al processo
di costituzione del Partito Democratico, sia i cittadini italiani che cittadini di altri Paesi in possesso di
permesso di soggiorno.
Marco
Pannella, per quanto dallo stesso dichiarato nella depositata dichiarazione di
intenti, è iscritto e militante di diverse Associazioni e Movimenti di Area
Radicale (condizione che dal 1979 ad oggi lo accomuna a ben 643 Parlamentari,
appartenenti anche ad altre forze politiche, che si sono iscritti, dunque con
doppia tessera, per 2248 volte ai diversi soggetti dell’area radicale) e
l’unico incarico di rilievo che ricopre è quello di Presidente del Senato del
Partito Radicale Transnazionale, Nonviolento e Transpartitico: ONG riconosciuta
ed operante presso l’ECOSOC, in seno all’ONU, e che secondo lo Statuto in
essere non può partecipare ad elezioni politiche, nazionali o comunitarie.
Ed
anche al Partito Radicale Transnazionale e Transpartito, sono stati nel corso
degli anni e risultano a tutt’oggi iscritti, dunque con doppia tessera come
nella tradizione statutaria e politica dei soggetti dell’Area Radicale, diversi
esponenti di forze politiche
riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito Democratico ed in particolar modo
dei Democratici di Sinistra e di DL- La Margherita.
Per
ciò stesso, oltre che per i temi intorno ai quali il PRT notoriamente è
impegnato, quest’ultimo soggetto politico non può essere seriamente considerato
una forza politica che in sè, o in ragione delle ispirazioni ideali che
ne animano lo Statuto e gli iscritti, non è riconducibile al progetto
del Partito Democratico.
4. L’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale del “Comitato 14
ottobre”, in data 31 luglio 2007 dichiarava l’inammissibilità della candidatura
dell’odierno ricorrente “ai sensi
dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 7 comma 4 del Regolamento quadro per l’elezione
delle Assemblee Costituenti in quanto leader riconosciuto di una forza politica
nazionale della quale non ha dichiarato lo scioglimento in modo esplicito ed
impegnativo”. (all. 8)
Avverso
tale provvedimento, per quanto previsto dal Regolamento Quadro, Marco Pannella
proponeva ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, lamentando la reiterata
violazione del medesimo Regolamento. (all. 9)
In
data 3 agosto il Collegio dei Garanti, confermava l’inammissibilità della
candidatura di Marco Pannella.(all. 10)
5. L’esclusione di Marco Pannella, quale candidato alla
Segreteria Nazionale del Partito Democratico è frutto, per quanto appresso si
vedrà, di una chiara violazione del “Regolamento Quadro per l’elezione delle
Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico” con il quale il “Comitato
14 ottobre” ha indetto le elezioni e tratteggiato, fra l’altro, i contorni del
diritto di elettorato attivo e passivo.
Con
l’indizione delle elezioni e l’individuazione dei requisiti per parteciparvi,
sia in qualità di elettore che in qualità di candidato, si è realizzato lo
schema di una ‘offerta al pubblico’ (art. 1336 cod. civ.) priva di diretto
contenuto patrimoniale, ma diretta a promuovere l’associazione nel processo
costituente del nuovo Partito Democratico; l’offerta al pubblico di un diritto
costituzionale, quello di ciascuno di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49
Costituzione) (Tribunale Verona, 5 giugno 1999, Montanari c. Soc. La Grande
Mela, in Giur. Merito 1999, 1017 e in Dir. Informatica 1999, 1059
con nota di Frosini, ha espressamente ammesso, nell’ambito dell'esercizio
dei rapporti politici scaturenti dagli artt. 48 e 49 Cost. e sulla scia di
Cort. Cost. 9 giugno 1965, n. 45, l’operatività della Drittwirkung, consistente nell'applicazione diretta delle norme
costituzionali anche nei rapporti tra privati).
Un'offerta al pubblico, che impegna il “Comitato
offerente” non solo al rispetto delle norme con le quali esso stesso ha
autodisciplinato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere a tale
obbligazione secondo i principi di correttezza e buona fede, con una piena
possibilità di controllo giurisdizionale, che intervenendo su scelte
autonomamente compiute, non limita in alcun modo la libertà d'iniziativa
politica, ma verifica esclusivamente l'osservanza di impegni legittimamente
assunti.
E’ dall’impegno
dell’offerente -che invita alla partecipazione al processo costituente del
nuovo Partito Democratico, indicandone i requisiti soggettivi ed oggettivi- che
sorge, allorquando l’adesione vi sia stata, il diritto soggettivo, la pretesa
giuridicamente azionabile da parte del singolo, a veder rispettate le regole
dettate dalla lex specialis -oltre i più generali canoni di correttezza
e buona fede- in base alle quali lo stesso si è determinato ad accettare
l’offerta.
Qualificazione
giuridica, quella sopra esposta, che già ripetutamente la giurisprudenza ha
ritenuto, ad esempio, per i bandi di concorso emessi da aziende private e
finalizzati alla copertura di posti di lavoro: “ove il
datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di
posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e
abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi
essenziali, sono rinvenibili in un comportamento siffatto gli estremi propri di
un'offerta al pubblico, che impegna l'azienda non solo al rispetto delle norme
con le quali essa stessa ha autodisciplinato la propria discrezionalità, ma
anche ad adempiere a tale obbligazione secondo i principi di correttezza e
buona fede, con piena possibilità di controllo giurisdizionale, che
intervenendo su scelte imprenditoriali autonomamente compiute, non limita in
alcun modo la libertà d'iniziativa economica e soltanto verifica l'osservanza
di impegni legittimamente assunti.” (Cassazione
civile , sez. lav., 15 dicembre 2006 , n. 26892, Poste it. c/
Pellegrino, in Guida al diritto 2007, 6 44; analogamente Cassazione
civile, sez. lav., 04 marzo 2004 , n. 4462, in Orient. giur. lav.
2004, I, 92); “Il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di
lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il
riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale
all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta
contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari
potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del
soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno
manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e
beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale
e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, il datore di lavoro è
tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del
concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con
individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via
principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni
contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la
conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità
contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno
in favore del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto
conseguente all'espletamento della procedura concorsuale. (Cassazione
civile, sez. lav., 19 aprile 2006 , n. 9049, Poste it. c/ Mattioli e
altro, in Giust. civ. Mass. 2006, 4).
6. Il
“Comitato 14 ottobre” –di cui potrebbe essere dubbia la natura di “organo
interno” comune ai due soggetti Ds e Margherita ovvero di soggetto autonomo, è
comunque dotato di proprie regole e di propri organi, anche a rilevanza esterna
(Tesoriere), e per ciò sembra poter essere inquadrato nell’ambito della
disciplina dettata dagli artt. 36 e seg. Cod. civ., potendo in ogni caso essere
destinatario dell’ordine del giudice- deliberando attraverso i propri organi
l’inammissibilità della candidatura dell’odierno ricorrente alla carica di
Segretario Nazionale del Partito Democratico, nonostante il possesso da parte
dell’aspirante candidato di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti
dalla lex specialis, ha reiteratamente violato il Regolamento Quadro con
il quale le elezioni dell’Assemblea Costituente e del Segretario Nazionale del
Partito Democratico sono state indette e disciplinate.
Per quanto
già sopra esposto, la definitiva inammissibilità della candidatura, è stata
deliberata dall’organo denominato Collegio Nazionale dei Garanti al quale Marco
Pannella si era rivolto a seguito di una prima negativa delibera dell’Ufficio
Tecnico Amministrativo Nazionale.
Quest’ultimo
ufficio aveva ritenuto inammissibile la candidatura del ricorrente “ai sensi dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 7
comma 4 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti in
quanto leader riconosciuto di una forza politica nazionale della quale non ha
dichiarato lo scioglimento in modo esplicito ed impegnativo”.
Nel ricorso
al Collegio Nazionale dei Garanti, tra l’altro, si evidenziava che la decisione
era stata assunta in palese violazione dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 7,
comma 4, del Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti
dell’Ulivo-Partito Democratico: “Nè l’art. 1, comma 2, né l’art. 7 comma 4,
del Regolamento Quadro” –si legge nel ricorso – “individuano quale
condizione per avere riconosciuto il diritto di elettorato passivo alla carica
di segretario nazionale, lo scioglimento di una forza politica alla quale,
eventualmente, l’aspirante candidato appartenga (cioè sia iscritto).
La circostanza che altri candidati appartengano a forze politiche le
quali (cioè le forze politiche) hanno dichiarato (per il momento), attraverso
gli organi statutari a ciò deputati (congressi) di voler procedere alla
costituzione del PD anche attraverso il loro scioglimento, sotto un profilo
squisitamente regolamentare si pone come un fatto totalmente neutro, non
essendo richiesto dal regolamento che l’aspirante candidato alla carica di
segretario del PD debba appartenere ad una forza politica che ha dichiarato di
volersi sciogliere.”
Sotto
altro profilo, si evidenziava, rispetto a tale prima decisione, la vera e
propria illegittimità della pretesa, che l’Ufficio Tecnico aveva posto a
base della propria pronuncia: “Ad impossibilia nemo tenetur e nel caso di specie
non è dato comprendere come una sola persona, quantunque riconosciuto leader,
possa impegnare una forza politica nel senso del suo scioglimento. Per quanto
evidente, quale che sia la forza politica della quale si parli, lo scioglimento
non potrà che essere dichiarato dall’Assemblea o dal Congresso potendo semmai,
il leader, tentare di orientare l’assemblea; qualsiasi forza politica
democratica, infatti, può essere impegnata all’autoscioglimento esclusivamente
dagli organi cui lo Statuto riserva tali poteri. Semmai ciò che va notato è che
proprio la illegittima pretesa dell’Ufficio Tecnico, ove per ipotesi fosse
stata realizzata, avrebbe per facta concludentia evidenziato l’appartenenza
dell’odierno ricorrente ad una forza politica caratterizzata da ispirazioni
ideali certamente non riconducibili al progetto del Partito Democratico.”
Di fronte alla stravaganza della motivazione adottata
dall’Ufficio Tecnico Amministrativo il Collegio dei Garanti ha quantomeno
dovuto ammettere che gli unici parametri che occorre utilizzare per valutare la
ammissibilità di una candidatura sono quelli indicati nel regolamento, anche se
poi, a ben vedere, ha fatto rientrare dalla finestra esattamente ciò che era
stato fatto uscire dalla porta.
Nello snodo centrale della propria motivazione il Collegio
scrive: “Quanto al punto cruciale delle doglianze dell’on. Pannella, il
Collegio sottolinea che la disciplina circa l’ammissibilità della candidatura a
Segretario nazionale è prevista dall’art.
Le condizioni per le quali non è
ammissibile la candidatura sono pertanto: a) l’appartenenza ad una forza
politica; b) la notorietà di detta appartenenza; c) la circostanza che detta
forza politica non sia riconducibile al progetto del Partito Democratico”.
Senonché
il concetto di riconducibilità o meno di una forza politica al progetto
dell’Ulivo Partito Democratico, determinante, secondo l’art.7 comma 4 del
Regolamento Quadro, per valutare l’ammissibilità della candidatura dell’odierno
ricorrente, nelle parole del Collegio è diventato qualcosa di altro e
diverso: per cui ne risulta chiara ed evidente la violazione.
Scrive
il Collegio: “Per sua stessa ammissione l’on. Pannella appartiene all’area
del Partito radicale; è un fatto notorio, innegabile, pacifico; e non si tratta
di mera ispirazione ideale, seppure di grande forza e intensità. Tale
appartenenza, anche da ultimo, si è estrinsecata in formali atti di
rappresentanza politica e di riferimento elettorale, come la sua militanza nel
Partito della Rosa nel Pugno. Di più: basti pensare alla sua partecipazione,
come esponente del Partito Radicale, di concerto con le rappresentanze
parlamentari della Rosa nel Pugno, alle consultazioni del Quirinale per la
soluzione della crisi di governo nello scorso febbraio. La “notorietà” di
questa appartenenza impone di considerare la “riconducibilità” di cui all’art.
7 come condizione di ammissibilità della candidatura a Segretario nazionale,
non solo alle intenzioni del candidato, ma agli atti e alle scelte del suo
partito o della sua area di appartenenza. Diversamente non risulterebbe chiaro
il rapporto fra partito ed elettore, né univoca l’adesione al progetto del
nuovo partito; ci sarebbe un’ambiguità, anche solo oggettiva, di cui non può
assolutamente soffrire la Segreteria nazionale di un partito, nel suo sforzo di
interpretazione e richiamo del consenso popolare.”
Ed
aggiunge, così venendo al fulcro della decisione: “Bisogna quindi
riflettere su questa “riconducibilità”. A questo proposito, non si può
non ricordare che il Partito Democratico nasce con l’Ulivo; è lì che comincia
il lungo percorso verso il nuovo Partito e prosegue per tappe successive di
grande rilevanza, quali, da ultimo, la costituzione dei gruppi dell’Ulivo in
Parlamento; la presentazione del Manifesto per il Partito Democratico; la
nascita spontanea di comitati per il Partito nuovo; la celebrazione di
congressi di partito che hanno deciso lo scioglimento delle rispettive
organizzazioni; la programmata elezione dell’Assemblea costituente e del
Segretario nazionale del nuovo Partito.
Bene, sia il Partito Radicale che la Rosa nel Pugno, non
hanno condiviso questo processo; si sono presentati, anche
nelle competizioni elettorali, in modo distinto e concorrente rispetto al
progetto dell’Ulivo - Partito Democratico, pur partecipando - come in questa
fase - con indubbia efficacia e grande lealtà alla maggioranza di governo. Alleati,
certamente, all’interno dell’Unione, ma non coinvolti, sia obiettivamente che
nella comune percezione dei cittadini, verso la confluenza unitaria in un
partito nuovo, nel Partito Democratico.
Di qui l’inevitabile conseguenza
che la notoria appartenenza e militanza in un forza politica diversa da quella
dell’Ulivo non è riconducibile al progetto dell’Ulivo - Partito Democratico.”
E’
chiara ed evidente la arbitraria sostituzione del requisito della riconducibilità
della forza politica al progetto dell’Ulivo Partito Democratico (art. 7
comma 4 Reg Quadro) con il diverso concetto di partecipazione al processo
di costituzione dell’Ulivo Partito Democratico (Collegio dei Garanti).
La
candidatura di Marco Pannella viene dunque dichiarata inammissibile perché la forza
politica alla quale notoriamente appartiene non si può definire
coinvolta, sia obiettivamente che nella comune percezione dei cittadini, verso
la confluenza unitaria in un partito nuovo, nel Partito Democratico (il che
equivale a dire: non ha dichiarato il proprio scioglimento) e dunque perchè non
ha condiviso il processo di costituzione del nuovo partito sino ad oggi
compiuto.
Il
che si pone in insanabile contrasto con la lettera del Regolamento Quadro, con
una sua interpretazione di sistema, oltrechè con lo stesso spirito del
regolamento, beninteso basato sui documenti politici e congressuali approvati
dai partiti Democratici di Sinistra e DL-La Margherita.
Appare
in primo luogo evidente, difatti, che ove l’art. 7 comma 4 del Regolamento
Quadro avesse voluto limitare il diritto di elettorato passivo nel senso
indicato dal Collegio, avrebbe più semplicemente sancito l’inammissibilità di
candidature di persone notoriamente appartenenti a forza politiche diverse da
quelle promotrici, da quelle cioè che, sino ad oggi, hanno condiviso il
processo di costituzione, riservando ai soli iscritti di quelle forze politiche
la possibilità di candidarsi.
Da
un punto di vista sistematico, inoltre, priva di senso sarebbe la richiesta al
candidato di una dichiarazione di adesione, dal momento della candidatura in
avanti, al processo costituente il nuovo soggetto politico (cfr. art. 1, comma
2 Regolamento Quadro, e doc. n. 5).
Peraltro
anche la piana lettura dell’art. 7, comma 4, evidenzia che la valutazione della
riconducibilità o meno di una forza politica al progetto del
Partito Democratico si muove tutta sul piano delle ispirazioni ideali di
quella forza politica e non certo sulla circostanza di fatto relativa alla
partecipazione o meno al processo compiuto.
Privo
di senso sarebbe altrimenti il riferimento a “persone notoriamente
appartenenti (…) ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell’Ulivo
Partito Democratico”; non sarebbe neppure possibile riferire una ispirazione
ideale ad un ‘processo costitutivo’ così come tratteggiato dal
Collegio.
La
non riconducibilità al progetto, di una forza politica alla quale
l’aspirante candidato notoriamente appartiene è causa, secondo il regolamento,
di non ammissibilità della candidatura.
La
non riconducibilità al progetto, delle ispirazioni ideali di cui
è notoriamente portatore l’aspirante candidato, è causa, secondo il
regolamento, di non ammissibilità della candidatura. Non altro.
Ciò
che il Regolamento Quadro ancora richiede all’aspirante candidato è di aderire,
da quel momento in avanti, al processo di costituzione del nuovo
soggetto politico; e si ribadisce, sarebbe priva di senso tale condizione ove
ne esistesse una più a monte di esclusione in caso di mancata partecipazione,
per il passato, al processo costituente.
Vero
è che i soggetti politici promotori del processo costitutivo sono una
cosa e che questi promotori, nei rispettivi Congressi, da un certo momento in
avanti, dopo aver lungamente dibattuto al loro interno, sono pervenuti alla
determinazione di un progetto ideale, intorno al quale aggregare altre
forze ed altre idee, certi del valore del pluralismo delle stesse.
L’unico parametro di riferimento, al quale deve essere ancorata la valutazione
in ordine alla riconducibilità della forza politica o delle ispirazioni
ideali è rappresentato allora dal progetto dell’Ulivo-Partito
Democratico.
Detto
progetto a sua volta – a meno di non volerlo ritenere qualcosa di nebuloso ed
indefinito – è rintracciabile unicamente nei tre paragrafi del “Manifesto
per il Partito Democratico” (reso pubblico e consultabile all’indirzzo http://www.ulivo.it/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=7)
intorno al quale sono state chiamate a raccolta le persone che in quelle
ispirazioni si riconoscono.
Quanto
sopra è fatto chiaro sia nella mozione congiunta approvata dai Congressi dei Ds
e della Margherita ove si legge che i due partiti assumono “il
Manifesto come orizzonte ideale e punto di riferimento in relazione a contenuti
politici, culturali e programmatici che dovranno ispirare l'iniziativa del
Partito Democratico nella sua fase costituente” (cfr. all. 1) sia nello stesso
documento a firma del Presidente del Consiglio Romano Prodi, denominato “Per
la costituente del Partito Democratico” (cfr. all. 2) ove, tra
i compiti principali del Comitato, viene menzionato quello di promuovere nel
paese un confronto di idee e di proposte che, assumendo il Manifesto come
orizzonte ideale e punto di riferimento, confluiranno nella assemblea
costituente.
Poste
queste premesse si deve notare che davvero non è seriamente possibile sostenere
che le forze politiche dell’Area
Radicale, alle quali il ricorrente notoriamente è iscritto, non siano
riconducibili a quel progetto ed a quelle ispirazioni
ideali consacrate nel Manifesto.
Peraltro
anche tra sicuri leaders del futuro PD e tra candidati ammessi si
registrano differenti posizioni su singoli temi e questioni (ad esempio
l’adesione al PSE non accettata da importanti parti della Margherita) senza che
questa circostanza abbia fatto parlare di una non riconducibilità alle
posizioni ideali del progetto per l’Ulivo – PD.
Pur
nella peculiarità di posizioni non da tutti condivise – ma è lo stesso progetto
del PD che esalta il pluralismo di idee e visioni - è il passato e la storia
dell’Area Radicale tutta che lo testimonia incontrovertibilmente (2248 volte
643 Parlamentari non eletti con i soggetti politici Radicali, dal 1979 ad oggi,
si sono ripetutamente iscritti a soggetti dell’Area Radicale, l’on. Francesco
Rutelli fino al 1997 e per ben 23 anni); è il presente, con la presenza nel
Governo dell’Unione, con i ripetuti inviti pubblici rivolti a componenti e leaders
della Rosa nel Pugno (altri da Pannella e dai Radicali) ad entrare a far parte
del costituendo PD; è il futuro, così come tratteggiato dall’aspirante
candidato, odierno ricorrente, tanto nella dichiarazione di accettazione della
candidatura, quanto nella dichiarazione di intenti sintesi delle ‘priorità
programmatiche’, sottoscritte e depositate.
Ciò
che però è certo è che nulla è stato eccepito sul punto dagli organi del
“Comitato 14 ottobre” (tanto da consentire di parlare di fatto pacifico e non
contestato) e nulla potrebbe eccepire chiunque; che difatti l’eccezione mossa
alla forza politica (rectius: all’Area Radicale) della quale
notoriamente è parte l’odierno ricorrente è quella, sul piano fattuale e non
ideale, di non aver partecipato, in passato, al processo costituente del Partito
Democratico ed in particolare di non essere coinvolta, sia obiettivamente che
nella comune percezione dei cittadini, verso la confluenza unitaria in un
partito nuovo, cioè, in altri termini, di non aver dichiarato lo scioglimento.
Dati,
elementi e valutazioni che sono totalmente estranei alle norme del Regolamento
Quadro con il quale sono state indette le elezioni dell’Assemblea Costituente
e, con essa, del Segretario Nazionale Politico del Partito Democratico e con il
quale sono stati definiti i contorni del diritto di elettorato attivo e
passivo.
7. Quello che si è esposto attesta il
“fumus boni iuris” del presente ricorso, ma concorre anche il requisito del
“periculum in mora”.
Si
è visto che il diritto azionato in questa sede, e del quale si invoca la protezione
urgente, è quello di essere ammessi alla candidatura alla carica di Segretario
Nazionale Politico del costituendo Partito Democratico la cui elezione e
fissata, unitamente a quella dei componenti dell’Assemblea Costituente, per il
prossimo 14 ottobre 2007.
In
realtà il Regolamento Quadro indica una precedente scadenza, molto ravvicinata,
quale condizione necessaria per la definitiva accettazione della
candidatura alla carica di Segretario Politico Nazionale.
L’art.
7, comma 8 del Regolamento Quadro, infatti, dispone che: “Le dichiarazioni
di candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate all’Ufficio
tecnico amministrativo nazionale entro il 30 luglio 2007 unitamente ad una
dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso tra duemila e tremila,
di cui almeno cento in ognuna di cinque regioni. Le dichiarazioni di
candidatura sono accettate se corredate, entro i termini previsti per la
presentazione delle liste, da dichiarazioni di cui al comma 6, lettera g),
relative a liste presentate in almeno 25 diversi collegi presenti in non meno
di 5 differenti regioni.”
Il
comma 6, dell’art. 7 del Regolamento Quadro prevede che: “Le candidature per l’Assemblea Costituente Nazionale sono
valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti: a)
dichiarazione di accettazione della candidatura con un ordine delle
candidature; b) dichiarazione di adesione al processo costituente del Partito
Democratico; c) nome o slogan identificativo della lista; d) dichiarazione
politica avente riguardo agli intenti che la lista si propone in relazione ai
compiti dell’Assemblea Costituente; e) indicazione di un referente
circoscrizionale della lista, corredata dalla corrispondente dichiarazione di
accettazione del ruolo di referente da parte di quest’ultimo; f) eventuale
dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri
collegi della medesima circoscrizione identificate dalla medesima
denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo referente
circoscrizionale; g) indicazione della persona che la lista sostiene come
candidato alla carica di Segretario Nazionale, corredata dalla corrispondente
dichiarazione di accettazione da parte di quest’ultimo; h)
autocertificazione che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella
lista le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma”, mentre il comma 7, del medesimo articolo 7, indica quale
termine perentorio per la presentazione delle Liste il 22 settembre 2007: “Le
liste per l’Assemblea Costituente devono essere presentate, a pena di nullità,
tra il 21 e il 22 settembre
V’è quindi un complesso lavoro
preparatorio, che gli altri candidati ammessi stanno già svolgendo, da compiere
secondo un preciso scadenzario (all. 11) per predisporre un numero
cospicuo di Liste – minimo
Inoltre il termine per l’inizio
della campagna elettorale tra candidati è fissato il 23 settembre 2007 e
comunque le elezioni sono fissate per la data del 14 ottobre 2007.
In
re ipsa dunque, l’irreparabile pregiudizio che il diritto fatto valere
in questa sede, con ricorso d’urgenza, subirebbe qualora fosse azionato in via
ordinaria.
8) Occorre infine evidenziare, onde evitare inutili obiezioni
sul punto, la circostanza della certa ammissibilità del presente ricorso, pur
in presenza di una richiesta che ha ad oggetto un facere. Sul punto
esiste, infatti, un’ampia giurisprudenza, di merito e di legittimità, che non ha
mai dubitato dell'ammissibilità del procedimento ex art. 700 c.p.c. per
ottenere la pronuncia di condanna ad un facere e dalla
quale non pare davvero esistano, nel caso di specie, validi motivi per
discostarsi (cfr. Cass. n. 10554/1993; Cass. Sez. Un n. 1355/1987; Cass.
n. 245/1986; per la giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale
Monza, 16 ottobre 2003, Bonacina c. Bonacina, in Giur. milanese
2004, 111; Tribunale Milano, 27 gennaio 1999, Coopsette c. Soc. RIS, in Giur.
milanese 2000; Tribunale Palermo, 08 gennaio
E’
stato, tra l’altro, efficacemente e ripetutamente sottolineato che la
pronuncia di un provvedimento d'urgenza che imponga un "facere" infungibile, è non solo
potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della
esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla
produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dalla inosservanza
dell'ordine in esso contenuto) che il titolare del diritto è autorizzato ad
invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di
risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume
valenza sostanziale di sentenza di accertamento.
Per le ragioni esposte, e premesso che è intenzione
del ricorrente agire in via ordinaria per l’accertamento relativo alla
sussistenza del diritto ad essere ammesso alla candidatura per la carica di
Segretario Nazionale del Partito Democratico, giuste le previsioni di cui al
Regolamento Quadro per le elezioni delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo
Partito Democratico, approvato in data 11 luglio 2007 dal “Comitato 14 ottobre”
e per la conseguente condanna dei Convenuti, il Signor Giacinto Marco Pannella,
come in epigrafe domiciliato e difeso
a codesto Ecc.mo Tribunale affinchè, previa fissazione
dell’udienza per la comparizione delle parti, Voglia:
- accertato
e dichiarato che la ritenuta inammissibilità della candidatura del sig.
Giacinto Marco Pannella alla carica di Segretario Politico Nazionale del
costituendo Partito Democratico, da ultimo con il provvedimento del 3 agosto
u.s. del Collegio Nazionale dei Garanti del “Comitato 14 ottobre”, è
illegittima perché assunta in violazione delle disposizioni – segnatamente
degli artt. 1,comma 2, 7, comma 4 e 7, comma 8- del Regolamento Quadro per
l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico approvato
dal “Comitato 14 ottobre” in data 11 luglio 2007, con il quale sono state
indette le elezioni dei componenti delle Assemblee Costituenti
dell’Ulivo-Partito Democratico e, con esse, del Segretario Politico Nazionale;
- ordinare al
“Comitato 14 ottobre”, quale organo congiunto dei Partiti Ds e Margherita
ovvero quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, o comunque
per esso ai Partiti “Democratici di Sinistra” e “DL-La Margherita”, di
ammettere la candidatura del sig. Marco Giacinto Pannella alla carica di
Segretario Nazionale Politico del costituendo Partito Democratico le cui
elezioni si terranno il 14 ottobre 2007;
- disporre,
in ogni caso, tutte le misure ritenute più adeguate a dare concreta attuazione
agli interessi e ai diritti esercitati dal ricorrente.
Con
vittoria di spese ed onorari.
Si depositano i seguenti documenti in copia: 1) Testo
della mozione congiunta approvata dai congressi dei DS e di DL-La Margherita,
tratta dal sito internet di DL-La Margherita; 2) Documento denominato “Per
la costituente del Partito Democratico”, tratto dal sito internet
dell’Ulivo; 3) Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee
Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico, testo tratto dal sito internet
dell’Ulivo; 4) Verbale di ricevuta della candidatura del sig. Giacinto
Marco Pannella alla carica di Segretario Nazionale de L’Ulivo-Partito
Democratico, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale in data
30 luglio 2007; 5) Dichiarazione di candidatura alla carica di
Segretario Politico Nazionale del sig. Giacinto Marco Pannella; 6) Dichiarazione
di intenti che sintetizza le priorità programmatiche del sig. Giacinto Marco
Pannella in qualità di candidato alla carica di Segretario Nazionale del
Partito Democratico; 7) Testo del Manifesto per il Partito Democratico
tratto dal sito internet dell’Ulivo; 8) Provvedimento dell’Ufficio
Tecnico Amministrativo Nazionale con il quale è stata dichiarata
l’inammissibilità della candidatura di Marco Pannella, del 31 luglio 2007; 9)
Copia del Ricorso di Marco Pannella all’Ufficio Nazionale dei
Garanti del “Comitato 14 ottobre”; 10) Copia del provvedimento
dell’Ufficio Nazionale dei garanti del “Comitato 14 ottobre” con il quale è
stato rigettato il ricorso e confermata l’inammissibilità della candidatura di
Marco Pannella alla carica di Segretario Nazionale del costituendo Partito
Democratico.
Ai sensi della legge sul contributo
unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile. Il
contributo dovuto, pertanto, è di € 170,00.
Roma, 7 agosto
2007
Prof.
Avv. Francesco Di Giovanni
Avv.
Marco Mancini
Avv.
Giuseppe Rossodivita