TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.

Per l’On. Giacinto Pannella detto Marco (C.F. PNN GNT 30E02 L103Q) residente in Roma e quivi elett.te domiciliato in Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Rossodivita dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, con il Prof. Avv. Francesco Di Giovanni e con l’Avv. Marco Mancini, giusta procura a margine del presente atto

(ricorrente)

contro

Partito “Democratici di Sinistra”, in persona del l.r.p.t.;

Partito “DL-La Margherita”, in persona del l.r.p.t.;Tesoriere, Sen. Luigi Lusi

Comitato 14 ottobre, ai sei membri dell’Ufficio di Presidenza;

(resistenti)

In fatto

1) Nel segno e nel solco dell’esperienza del raggruppamento politico denominato “Ulivo” e per volontà dei due partiti promotori “Democratici di Sinistra” e “DL- La Margherita”, che a tal uopo nel corso dei rispettivi congressi hanno approvato una mozione congiunta, (all. 1) è sorto, nel corso del corrente anno 2007, il Comitato promotore della costituente del Partito Democratico, denominato, successivamente, “Comitato 14 ottobre”.

Nella predetta mozione congiunta, tra l’altro, si legge che i due partiti si impegnano “a dare vita al Partito Democratico come partito nuovo e unitario, capace di coinvolgere le espressioni migliori delle culture democratiche e riformiste fondato sulla partecipazione e sulla adesione personale e diretta dei cittadini. (...)”, che i due partiti assumono il Manifesto come orizzonte ideale e punto di riferimento in relazione a contenuti politici, culturali e programmatici che dovranno ispirare l'iniziativa del Partito Democratico nella sua fase costituente. Il testo definitivo del Manifesto sarà approvato dall'Assemblea Costituente eletta a conclusione di un ampio e approfondito confronto nella società italiana (...).” ,che i due partiti conferiscono “agli organi dirigenti di DL-La Margherita e Ds il mandato di definire le procedure della fase di transizione tra i soggetti promotori del Partito Democratico e tutte le forze ad esso partecipanti, nonché le modalità di attuazione degli adempimenti connessi alla fase costituente, ivi compresi i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari del nuovo Partito Democratico (...)” e che “fino all'elezione dell'Assemblea costituente tutte le attività connesse alla costruzione del Partito Democratico saranno affidate ad un Comitato di coordinamento composto da esponenti Ds, Margherita e personalità non aderenti ai partiti promotori.”

Nel documento a firma del Presidente del Consiglio Romano Prodi, denominato “Per la costituente del Partito Democratico” (all. 2) sono individuati i compiti del Comitato destinati ad esaurirsi con l’elezione, per l’appunto il 14 ottobre del 2007, dei membri dell’Assemblea Costituente Nazionale e, con essi, del Segretario Politico Nazionale del costituendo Partito Democratico.

Tra i compiti principali del Comitato, meritano in questa sede menzione, quelli relativi:

- all’approvazione dei regolamenti e delle procedure elettorali;

- alla promozione nel paese di un confronto di idee e di proposte che, assumendo il Manifesto come orizzonte ideale e punto di riferimento, confluiranno nella assemblea costituente.

In data 11 luglio 2007, a seguito della propria costituzione, il “Comitato 14 ottobre”, ha approvato il “Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico” (all. 3) e, sulla scorta della disciplina in esso prevista, ha provveduto alla nomina dell’Ufficio di Presidenza che, a sua volta, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento Quadro, ha provveduto alla nomina di una numerosa serie di organi (Collegio Nazionale e Collegi circoscrizionali dei Garanti e, tra i componenti, i Presidenti dei Collegi, Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale e, tra i suoi componenti, il Direttore, Ufficio di Tesoreria ed il Tesoriere).

2. Con l’emanazione del Regolamento Quadro, all’art. 1 è stata indetta per il 14 ottobre 2007 l’elezione dei componenti della Assemblea Costituente Nazionale e, in collegamento con essi, del Segretario del Partito Democratico.

Recita l’art. 1, comma 1: “È indetta per il 14 ottobre 2007 l’elezione dei componenti della Assemblea Costituente Nazionale e, in collegamento con essi, del Segretario politico nazionale del Partito Democratico. È inoltre indetta, per quella stessa data, l’elezione dei componenti delle Assemblee regionali e, in collegamento con essi, dei Segretari regionali del partito. Nella Regione Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano e i relativi Segretari provinciali; le due Assemblee provinciali costituiscono insieme l’Assemblea regionale che elegge il proprio Segretario, eventualmente anche prevedendo la turnazione in tale incarico fra i due Segretari provinciali”

Si è parlato e si parla di “primarie” posto che, anzitutto sulla scorta dell’esperienza Statunitense, i promotori del Partito Democratico, con un procedimento ‘aperto’ tanto agli elettori, quanto ai candidati, hanno voluto chiamare a raccolta intorno al nuovo progetto politico, quante più persone possibile.

L’art. 1 comma 2, del Regolamento Quadro, difatti, stabilisce che possono partecipare“in qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico e devolvano un contributo minimo di € 5, ridotto a € 2 per le elettrici e gli elettori che non abbiano ancora compiuto venticinque anni”.

Il diritto di elettorato attivo, di cui il “Comitato 14 ottobre” ha ritenuto di dover dotare, per ‘offerta pubblica’, un’amplissima schiera di persone (cittadini italiani e non) alle quali si richiede la dichiarazione di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico, è dunque, inizialmente, perfettamente sovrapponibile al diritto di elettorato passivo, essendo stato lasciato al successivo articolo 7 (candidature) il compito di restringere l’ambito di quest’ultimo: il comma 4, prevede infatti che “non è ammessa la candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito Democratico.”

3. Marco Pannella, cittadino italiano ultrasedicenne, ha presentato la propria candidatura a titolo personale, sostenuta – per quanto previsto dal regolamento - dalle firme autenticate di 2824 cittadini. (all. 4)

Marco Pannella ha dichiarato di “aderire al processo costituente dell’Ulivo-Partito Democratico” (all. 5) ed ha sottoscritto una precisa dichiarazione di intenti che sintetizza le proprie “priorità programmatiche” qualora fosse eletto segretario del Partito Democratico (all. 6).

Detta dichiarazione di intenti appare ictu oculi pienamente riconducibile al “Manifesto per il Partito Democratico” (all. 7) intorno al quale i partiti promotori “Democratici di Sinistra” e “DL- La Margherita”, e per essi il “Comitato 14 ottobre”, ha inteso chiamare a raccolta, per dar vita al processo di costituzione del Partito Democratico, sia i cittadini italiani che cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno.

Marco Pannella, per quanto dallo stesso dichiarato nella depositata dichiarazione di intenti, è iscritto e militante di diverse Associazioni e Movimenti di Area Radicale (condizione che dal 1979 ad oggi lo accomuna a ben 643 Parlamentari, appartenenti anche ad altre forze politiche, che si sono iscritti, dunque con doppia tessera, per 2248 volte ai diversi soggetti dell’area radicale) e l’unico incarico di rilievo che ricopre è quello di Presidente del Senato del Partito Radicale Transnazionale, Nonviolento e Transpartitico: ONG riconosciuta ed operante presso l’ECOSOC, in seno all’ONU, e che secondo lo Statuto in essere non può partecipare ad elezioni politiche, nazionali o comunitarie.

Ed anche al Partito Radicale Transnazionale e Transpartito, sono stati nel corso degli anni e risultano a tutt’oggi iscritti, dunque con doppia tessera come nella tradizione statutaria e politica dei soggetti dell’Area Radicale, diversi esponenti di forze politiche riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito Democratico ed in particolar modo dei Democratici di Sinistra e di DL- La Margherita.

Per ciò stesso, oltre che per i temi intorno ai quali il PRT notoriamente è impegnato, quest’ultimo soggetto politico non può essere seriamente considerato una forza politica che in sè, o in ragione delle ispirazioni ideali che ne animano lo Statuto e gli iscritti, non è riconducibile al progetto del Partito Democratico.

4. L’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale del “Comitato 14 ottobre”, in data 31 luglio 2007 dichiarava l’inammissibilità della candidatura dell’odierno ricorrente “ai sensi dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 7 comma 4 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti in quanto leader riconosciuto di una forza politica nazionale della quale non ha dichiarato lo scioglimento in modo esplicito ed impegnativo”. (all. 8)

Avverso tale provvedimento, per quanto previsto dal Regolamento Quadro, Marco Pannella proponeva ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, lamentando la reiterata violazione del medesimo Regolamento. (all. 9)

In data 3 agosto il Collegio dei Garanti, confermava l’inammissibilità della candidatura di Marco Pannella.(all. 10)

In diritto

5. L’esclusione di Marco Pannella, quale candidato alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico è frutto, per quanto appresso si vedrà, di una chiara violazione del “Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico” con il quale il “Comitato 14 ottobre” ha indetto le elezioni e tratteggiato, fra l’altro, i contorni del diritto di elettorato attivo e passivo.

Con l’indizione delle elezioni e l’individuazione dei requisiti per parteciparvi, sia in qualità di elettore che in qualità di candidato, si è realizzato lo schema di una ‘offerta al pubblico’ (art. 1336 cod. civ.) priva di diretto contenuto patrimoniale, ma diretta a promuovere l’associazione nel processo costituente del nuovo Partito Democratico; l’offerta al pubblico di un diritto costituzionale, quello di ciascuno di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Costituzione) (Tribunale Verona, 5 giugno 1999, Montanari c. Soc. La Grande Mela, in Giur. Merito 1999, 1017 e in Dir. Informatica 1999, 1059 con nota di Frosini, ha espressamente ammesso, nell’ambito dell'esercizio dei rapporti politici scaturenti dagli artt. 48 e 49 Cost. e sulla scia di Cort. Cost. 9 giugno 1965, n. 45, l’operatività della Drittwirkung, consistente nell'applicazione diretta delle norme costituzionali anche nei rapporti tra privati).

Un'offerta al pubblico, che impegna il “Comitato offerente” non solo al rispetto delle norme con le quali esso stesso ha autodisciplinato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere a tale obbligazione secondo i principi di correttezza e buona fede, con una piena possibilità di controllo giurisdizionale, che intervenendo su scelte autonomamente compiute, non limita in alcun modo la libertà d'iniziativa politica, ma verifica esclusivamente l'osservanza di impegni legittimamente assunti.

E’ dall’impegno dell’offerente -che invita alla partecipazione al processo costituente del nuovo Partito Democratico, indicandone i requisiti soggettivi ed oggettivi- che sorge, allorquando l’adesione vi sia stata, il diritto soggettivo, la pretesa giuridicamente azionabile da parte del singolo, a veder rispettate le regole dettate dalla lex specialis -oltre i più generali canoni di correttezza e buona fede- in base alle quali lo stesso si è determinato ad accettare l’offerta.

Qualificazione giuridica, quella sopra esposta, che già ripetutamente la giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, per i bandi di concorso emessi da aziende private e finalizzati alla copertura di posti di lavoro: “ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, sono rinvenibili in un comportamento siffatto gli estremi propri di un'offerta al pubblico, che impegna l'azienda non solo al rispetto delle norme con le quali essa stessa ha autodisciplinato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere a tale obbligazione secondo i principi di correttezza e buona fede, con piena possibilità di controllo giurisdizionale, che intervenendo su scelte imprenditoriali autonomamente compiute, non limita in alcun modo la libertà d'iniziativa economica e soltanto verifica l'osservanza di impegni legittimamente assunti.” (Cassazione civile , sez. lav., 15 dicembre 2006 , n. 26892, Poste it. c/ Pellegrino, in Guida al diritto 2007, 6 44; analogamente Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 2004 , n. 4462, in Orient. giur. lav. 2004, I, 92); “Il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale. (Cassazione civile, sez. lav., 19 aprile 2006 , n. 9049, Poste it. c/ Mattioli e altro, in Giust. civ. Mass. 2006, 4).

6. Il “Comitato 14 ottobre” –di cui potrebbe essere dubbia la natura di “organo interno” comune ai due soggetti Ds e Margherita ovvero di soggetto autonomo, è comunque dotato di proprie regole e di propri organi, anche a rilevanza esterna (Tesoriere), e per ciò sembra poter essere inquadrato nell’ambito della disciplina dettata dagli artt. 36 e seg. Cod. civ., potendo in ogni caso essere destinatario dell’ordine del giudice- deliberando attraverso i propri organi l’inammissibilità della candidatura dell’odierno ricorrente alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico, nonostante il possesso da parte dell’aspirante candidato di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla lex specialis, ha reiteratamente violato il Regolamento Quadro con il quale le elezioni dell’Assemblea Costituente e del Segretario Nazionale del Partito Democratico sono state indette e disciplinate.

Per quanto già sopra esposto, la definitiva inammissibilità della candidatura, è stata deliberata dall’organo denominato Collegio Nazionale dei Garanti al quale Marco Pannella si era rivolto a seguito di una prima negativa delibera dell’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale.

Quest’ultimo ufficio aveva ritenuto inammissibile la candidatura del ricorrente “ai sensi dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 7 comma 4 del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti in quanto leader riconosciuto di una forza politica nazionale della quale non ha dichiarato lo scioglimento in modo esplicito ed impegnativo”.

Nel ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, tra l’altro, si evidenziava che la decisione era stata assunta in palese violazione dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 7, comma 4, del Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico: “Nè l’art. 1, comma 2, né l’art. 7 comma 4, del Regolamento Quadro” –si legge nel ricorso – “individuano quale condizione per avere riconosciuto il diritto di elettorato passivo alla carica di segretario nazionale, lo scioglimento di una forza politica alla quale, eventualmente, l’aspirante candidato appartenga (cioè sia iscritto).

La circostanza che altri candidati appartengano a forze politiche le quali (cioè le forze politiche) hanno dichiarato (per il momento), attraverso gli organi statutari a ciò deputati (congressi) di voler procedere alla costituzione del PD anche attraverso il loro scioglimento, sotto un profilo squisitamente regolamentare si pone come un fatto totalmente neutro, non essendo richiesto dal regolamento che l’aspirante candidato alla carica di segretario del PD debba appartenere ad una forza politica che ha dichiarato di volersi sciogliere.”

Sotto altro profilo, si evidenziava, rispetto a tale prima decisione, la vera e propria illegittimità della pretesa, che l’Ufficio Tecnico aveva posto a base della propria pronuncia: “Ad impossibilia nemo tenetur e nel caso di specie non è dato comprendere come una sola persona, quantunque riconosciuto leader, possa impegnare una forza politica nel senso del suo scioglimento. Per quanto evidente, quale che sia la forza politica della quale si parli, lo scioglimento non potrà che essere dichiarato dall’Assemblea o dal Congresso potendo semmai, il leader, tentare di orientare l’assemblea; qualsiasi forza politica democratica, infatti, può essere impegnata all’autoscioglimento esclusivamente dagli organi cui lo Statuto riserva tali poteri. Semmai ciò che va notato è che proprio la illegittima pretesa dell’Ufficio Tecnico, ove per ipotesi fosse stata realizzata, avrebbe per facta concludentia evidenziato l’appartenenza dell’odierno ricorrente ad una forza politica caratterizzata da ispirazioni ideali certamente non riconducibili al progetto del Partito Democratico.”

Di fronte alla stravaganza della motivazione adottata dall’Ufficio Tecnico Amministrativo il Collegio dei Garanti ha quantomeno dovuto ammettere che gli unici parametri che occorre utilizzare per valutare la ammissibilità di una candidatura sono quelli indicati nel regolamento, anche se poi, a ben vedere, ha fatto rientrare dalla finestra esattamente ciò che era stato fatto uscire dalla porta.

Nello snodo centrale della propria motivazione il Collegio scrive: “Quanto al punto cruciale delle doglianze dell’on. Pannella, il Collegio sottolinea che la disciplina circa l’ammissibilità della candidatura a Segretario nazionale è prevista dall’art. 7, in particolare dal comma 4 del Regolamento quadro, dove si prescrive non ammissibile la candidatura di persona notoriamente appartenente a forze politiche non riconducibili al progetto dell’Ulivo - Partito Democratico.

Le condizioni per le quali non è ammissibile la candidatura sono pertanto: a) l’appartenenza ad una forza politica; b) la notorietà di detta appartenenza; c) la circostanza che detta forza politica non sia riconducibile al progetto del Partito Democratico”.

Senonché il concetto di riconducibilità o meno di una forza politica al progetto dell’Ulivo Partito Democratico, determinante, secondo l’art.7 comma 4 del Regolamento Quadro, per valutare l’ammissibilità della candidatura dell’odierno ricorrente, nelle parole del Collegio è diventato qualcosa di altro e diverso: per cui ne risulta chiara ed evidente la violazione.

Scrive il Collegio: “Per sua stessa ammissione l’on. Pannella appartiene all’area del Partito radicale; è un fatto notorio, innegabile, pacifico; e non si tratta di mera ispirazione ideale, seppure di grande forza e intensità. Tale appartenenza, anche da ultimo, si è estrinsecata in formali atti di rappresentanza politica e di riferimento elettorale, come la sua militanza nel Partito della Rosa nel Pugno. Di più: basti pensare alla sua partecipazione, come esponente del Partito Radicale, di concerto con le rappresentanze parlamentari della Rosa nel Pugno, alle consultazioni del Quirinale per la soluzione della crisi di governo nello scorso febbraio. La “notorietà” di questa appartenenza impone di considerare la “riconducibilità” di cui all’art. 7 come condizione di ammissibilità della candidatura a Segretario nazionale, non solo alle intenzioni del candidato, ma agli atti e alle scelte del suo partito o della sua area di appartenenza. Diversamente non risulterebbe chiaro il rapporto fra partito ed elettore, né univoca l’adesione al progetto del nuovo partito; ci sarebbe un’ambiguità, anche solo oggettiva, di cui non può assolutamente soffrire la Segreteria nazionale di un partito, nel suo sforzo di interpretazione e richiamo del consenso popolare.”

Ed aggiunge, così venendo al fulcro della decisione: “Bisogna quindi riflettere su questa “riconducibilità”. A questo proposito, non si può non ricordare che il Partito Democratico nasce con l’Ulivo; è lì che comincia il lungo percorso verso il nuovo Partito e prosegue per tappe successive di grande rilevanza, quali, da ultimo, la costituzione dei gruppi dell’Ulivo in Parlamento; la presentazione del Manifesto per il Partito Democratico; la nascita spontanea di comitati per il Partito nuovo; la celebrazione di congressi di partito che hanno deciso lo scioglimento delle rispettive organizzazioni; la programmata elezione dell’Assemblea costituente e del Segretario nazionale del nuovo Partito.

Bene, sia il Partito Radicale che la Rosa nel Pugno, non hanno condiviso questo processo; si sono presentati, anche nelle competizioni elettorali, in modo distinto e concorrente rispetto al progetto dell’Ulivo - Partito Democratico, pur partecipando - come in questa fase - con indubbia efficacia e grande lealtà alla maggioranza di governo. Alleati, certamente, all’interno dell’Unione, ma non coinvolti, sia obiettivamente che nella comune percezione dei cittadini, verso la confluenza unitaria in un partito nuovo, nel Partito Democratico.

Di qui l’inevitabile conseguenza che la notoria appartenenza e militanza in un forza politica diversa da quella dell’Ulivo non è riconducibile al progetto dell’Ulivo - Partito Democratico.”

E’ chiara ed evidente la arbitraria sostituzione del requisito della riconducibilità della forza politica al progetto dell’Ulivo Partito Democratico (art. 7 comma 4 Reg Quadro) con il diverso concetto di partecipazione al processo di costituzione dell’Ulivo Partito Democratico (Collegio dei Garanti).

La candidatura di Marco Pannella viene dunque dichiarata inammissibile perché la forza politica alla quale notoriamente appartiene non si può definire coinvolta, sia obiettivamente che nella comune percezione dei cittadini, verso la confluenza unitaria in un partito nuovo, nel Partito Democratico (il che equivale a dire: non ha dichiarato il proprio scioglimento) e dunque perchè non ha condiviso il processo di costituzione del nuovo partito sino ad oggi compiuto.

Il che si pone in insanabile contrasto con la lettera del Regolamento Quadro, con una sua interpretazione di sistema, oltrechè con lo stesso spirito del regolamento, beninteso basato sui documenti politici e congressuali approvati dai partiti Democratici di Sinistra e DL-La Margherita.

Appare in primo luogo evidente, difatti, che ove l’art. 7 comma 4 del Regolamento Quadro avesse voluto limitare il diritto di elettorato passivo nel senso indicato dal Collegio, avrebbe più semplicemente sancito l’inammissibilità di candidature di persone notoriamente appartenenti a forza politiche diverse da quelle promotrici, da quelle cioè che, sino ad oggi, hanno condiviso il processo di costituzione, riservando ai soli iscritti di quelle forze politiche la possibilità di candidarsi.

Da un punto di vista sistematico, inoltre, priva di senso sarebbe la richiesta al candidato di una dichiarazione di adesione, dal momento della candidatura in avanti, al processo costituente il nuovo soggetto politico (cfr. art. 1, comma 2 Regolamento Quadro, e doc. n. 5).

Peraltro anche la piana lettura dell’art. 7, comma 4, evidenzia che la valutazione della riconducibilità o meno di una forza politica al progetto del Partito Democratico si muove tutta sul piano delle ispirazioni ideali di quella forza politica e non certo sulla circostanza di fatto relativa alla partecipazione o meno al processo compiuto.

Privo di senso sarebbe altrimenti il riferimento a “persone notoriamente appartenenti (…) ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell’Ulivo Partito Democratico”; non sarebbe neppure possibile riferire una ispirazione ideale ad un ‘processo costitutivo’ così come tratteggiato dal Collegio.

La non riconducibilità al progetto, di una forza politica alla quale l’aspirante candidato notoriamente appartiene è causa, secondo il regolamento, di non ammissibilità della candidatura.

La non riconducibilità al progetto, delle ispirazioni ideali di cui è notoriamente portatore l’aspirante candidato, è causa, secondo il regolamento, di non ammissibilità della candidatura. Non altro.

Ciò che il Regolamento Quadro ancora richiede all’aspirante candidato è di aderire, da quel momento in avanti, al processo di costituzione del nuovo soggetto politico; e si ribadisce, sarebbe priva di senso tale condizione ove ne esistesse una più a monte di esclusione in caso di mancata partecipazione, per il passato, al processo costituente.

Vero è che i soggetti politici promotori del processo costitutivo sono una cosa e che questi promotori, nei rispettivi Congressi, da un certo momento in avanti, dopo aver lungamente dibattuto al loro interno, sono pervenuti alla determinazione di un progetto ideale, intorno al quale aggregare altre forze ed altre idee, certi del valore del pluralismo delle stesse.

L’unico parametro di riferimento, al quale deve essere ancorata la valutazione in ordine alla riconducibilità della forza politica o delle ispirazioni ideali è rappresentato allora dal progetto dell’Ulivo-Partito Democratico.

Detto progetto a sua volta – a meno di non volerlo ritenere qualcosa di nebuloso ed indefinito – è rintracciabile unicamente nei tre paragrafi del “Manifesto per il Partito Democratico” (reso pubblico e consultabile all’indirzzo http://www.ulivo.it/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=7) intorno al quale sono state chiamate a raccolta le persone che in quelle ispirazioni si riconoscono.

Quanto sopra è fatto chiaro sia nella mozione congiunta approvata dai Congressi dei Ds e della Margherita ove si legge che i due partiti assumono il Manifesto come orizzonte ideale e punto di riferimento in relazione a contenuti politici, culturali e programmatici che dovranno ispirare l'iniziativa del Partito Democratico nella sua fase costituente (cfr. all. 1) sia nello stesso documento a firma del Presidente del Consiglio Romano Prodi, denominato “Per la costituente del Partito Democratico” (cfr. all. 2) ove, tra i compiti principali del Comitato, viene menzionato quello di promuovere nel paese un confronto di idee e di proposte che, assumendo il Manifesto come orizzonte ideale e punto di riferimento, confluiranno nella assemblea costituente.

Poste queste premesse si deve notare che davvero non è seriamente possibile sostenere che le forze politiche dell’Area Radicale, alle quali il ricorrente notoriamente è iscritto, non siano riconducibili a quel progetto ed a quelle ispirazioni ideali consacrate nel Manifesto.

Peraltro anche tra sicuri leaders del futuro PD e tra candidati ammessi si registrano differenti posizioni su singoli temi e questioni (ad esempio l’adesione al PSE non accettata da importanti parti della Margherita) senza che questa circostanza abbia fatto parlare di una non riconducibilità alle posizioni ideali del progetto per l’Ulivo – PD.

Pur nella peculiarità di posizioni non da tutti condivise – ma è lo stesso progetto del PD che esalta il pluralismo di idee e visioni - è il passato e la storia dell’Area Radicale tutta che lo testimonia incontrovertibilmente (2248 volte 643 Parlamentari non eletti con i soggetti politici Radicali, dal 1979 ad oggi, si sono ripetutamente iscritti a soggetti dell’Area Radicale, l’on. Francesco Rutelli fino al 1997 e per ben 23 anni); è il presente, con la presenza nel Governo dell’Unione, con i ripetuti inviti pubblici rivolti a componenti e leaders della Rosa nel Pugno (altri da Pannella e dai Radicali) ad entrare a far parte del costituendo PD; è il futuro, così come tratteggiato dall’aspirante candidato, odierno ricorrente, tanto nella dichiarazione di accettazione della candidatura, quanto nella dichiarazione di intenti sintesi delle ‘priorità programmatiche’, sottoscritte e depositate.

Ciò che però è certo è che nulla è stato eccepito sul punto dagli organi del “Comitato 14 ottobre” (tanto da consentire di parlare di fatto pacifico e non contestato) e nulla potrebbe eccepire chiunque; che difatti l’eccezione mossa alla forza politica (rectius: all’Area Radicale) della quale notoriamente è parte l’odierno ricorrente è quella, sul piano fattuale e non ideale, di non aver partecipato, in passato, al processo costituente del Partito Democratico ed in particolare di non essere coinvolta, sia obiettivamente che nella comune percezione dei cittadini, verso la confluenza unitaria in un partito nuovo, cioè, in altri termini, di non aver dichiarato lo scioglimento.

Dati, elementi e valutazioni che sono totalmente estranei alle norme del Regolamento Quadro con il quale sono state indette le elezioni dell’Assemblea Costituente e, con essa, del Segretario Nazionale Politico del Partito Democratico e con il quale sono stati definiti i contorni del diritto di elettorato attivo e passivo.

7. Quello che si è esposto attesta il “fumus boni iuris” del presente ricorso, ma concorre anche il requisito del “periculum in mora”.

Si è visto che il diritto azionato in questa sede, e del quale si invoca la protezione urgente, è quello di essere ammessi alla candidatura alla carica di Segretario Nazionale Politico del costituendo Partito Democratico la cui elezione e fissata, unitamente a quella dei componenti dell’Assemblea Costituente, per il prossimo 14 ottobre 2007.

In realtà il Regolamento Quadro indica una precedente scadenza, molto ravvicinata, quale condizione necessaria per la definitiva accettazione della candidatura alla carica di Segretario Politico Nazionale.

L’art. 7, comma 8 del Regolamento Quadro, infatti, dispone che: “Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate all’Ufficio tecnico amministrativo nazionale entro il 30 luglio 2007 unitamente ad una dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso tra duemila e tremila, di cui almeno cento in ognuna di cinque regioni. Le dichiarazioni di candidatura sono accettate se corredate, entro i termini previsti per la presentazione delle liste, da dichiarazioni di cui al comma 6, lettera g), relative a liste presentate in almeno 25 diversi collegi presenti in non meno di 5 differenti regioni.”

Il comma 6, dell’art. 7 del Regolamento Quadro prevede che: “Le candidature per l’Assemblea Costituente Nazionale sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti: a) dichiarazione di accettazione della candidatura con un ordine delle candidature; b) dichiarazione di adesione al processo costituente del Partito Democratico; c) nome o slogan identificativo della lista; d) dichiarazione politica avente riguardo agli intenti che la lista si propone in relazione ai compiti dell’Assemblea Costituente; e) indicazione di un referente circoscrizionale della lista, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione del ruolo di referente da parte di quest’ultimo; f) eventuale dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri collegi della medesima circoscrizione identificate dalla medesima denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo referente circoscrizionale; g) indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario Nazionale, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione da parte di quest’ultimo; h) autocertificazione che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma”, mentre il comma 7, del medesimo articolo 7, indica quale termine perentorio per la presentazione delle Liste il 22 settembre 2007: “Le liste per l’Assemblea Costituente devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 21 e il 22 settembre 2007” ed il comma 2 dispone che: “Le candidature all’Assemblea Nazionale devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno cento e non più di centocinquanta aventi diritto nei rispettivi collegi, autenticate da almeno un consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Nessuno può sottoscrivere più di una lista.”

V’è quindi un complesso lavoro preparatorio, che gli altri candidati ammessi stanno già svolgendo, da compiere secondo un preciso scadenzario (all. 11) per predisporre un numero cospicuo di Liste – minimo 25 in cinque diverse regioni, ma è evidente che la presenza di almeno una lista in ogni collegio elettorale rappresenta la base minima per poter concorrere in sostanziale parità di condizioni con gli altri competitori- che dichiarino il loro collegamento con il candidato alla Segreteria.

Inoltre il termine per l’inizio della campagna elettorale tra candidati è fissato il 23 settembre 2007 e comunque le elezioni sono fissate per la data del 14 ottobre 2007.

In re ipsa dunque, l’irreparabile pregiudizio che il diritto fatto valere in questa sede, con ricorso d’urgenza, subirebbe qualora fosse azionato in via ordinaria.

8) Occorre infine evidenziare, onde evitare inutili obiezioni sul punto, la circostanza della certa ammissibilità del presente ricorso, pur in presenza di una richiesta che ha ad oggetto un facere. Sul punto esiste, infatti, un’ampia giurisprudenza, di merito e di legittimità, che non ha mai dubitato dell'ammissibilità del procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere la pronuncia di condanna ad un facere e dalla quale non pare davvero esistano, nel caso di specie, validi motivi per discostarsi (cfr. Cass. n. 10554/1993; Cass. Sez. Un n. 1355/1987; Cass. n. 245/1986; per la giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Monza, 16 ottobre 2003, Bonacina c. Bonacina, in Giur. milanese 2004, 111; Tribunale Milano, 27 gennaio 1999, Coopsette c. Soc. RIS, in Giur. milanese 2000; Tribunale Palermo, 08 gennaio 1999, C.C. c. Centro medicina riproduzione, in Dir. famiglia 1999, 226,1175; Pretura Torino, 31 gennaio 1998, Pinarello c. Asl, in Giur. it. 1998, 1148; Tribunale Milano, 02 ottobre 1997, Major c. Dahlquist, in  Foro it. 1998, I, 241; oltre a Trib. Pistoia 22/4/2000; Trib. Milano 18/12/1993; Trib. Napoli 16/6/1993; Trib. Bari 7/5/1993; Pret. Salerno 21/1/1992; Pret. Roma 12/7/1988; Pret. Portici 28/2/1984, tutte richiamate in Tribunale Ivrea, 12 agosto 2004 , Com. Caluso c. Ilic Zoran, in Giur. merito 2005, 3 576 (s.m.) (s.m.)).

E’ stato, tra l’altro, efficacemente e ripetutamente sottolineato che la pronuncia di un provvedimento d'urgenza che imponga un "facere" infungibile, è non solo potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dalla inosservanza dell'ordine in esso contenuto) che il titolare del diritto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento.

 

Per le ragioni esposte, e premesso che è intenzione del ricorrente agire in via ordinaria per l’accertamento relativo alla sussistenza del diritto ad essere ammesso alla candidatura per la carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico, giuste le previsioni di cui al Regolamento Quadro per le elezioni delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo Partito Democratico, approvato in data 11 luglio 2007 dal “Comitato 14 ottobre” e per la conseguente condanna dei Convenuti, il Signor Giacinto Marco Pannella, come in epigrafe domiciliato e difeso

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale affinchè, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, Voglia:

- accertato e dichiarato che la ritenuta inammissibilità della candidatura del sig. Giacinto Marco Pannella alla carica di Segretario Politico Nazionale del costituendo Partito Democratico, da ultimo con il provvedimento del 3 agosto u.s. del Collegio Nazionale dei Garanti del “Comitato 14 ottobre”, è illegittima perché assunta in violazione delle disposizioni – segnatamente degli artt. 1,comma 2, 7, comma 4 e 7, comma 8- del Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico approvato dal “Comitato 14 ottobre” in data 11 luglio 2007, con il quale sono state indette le elezioni dei componenti delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico e, con esse, del Segretario Politico Nazionale;

- ordinare al “Comitato 14 ottobre”, quale organo congiunto dei Partiti Ds e Margherita ovvero quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, o comunque per esso ai Partiti “Democratici di Sinistra” e “DL-La Margherita”, di ammettere la candidatura del sig. Marco Giacinto Pannella alla carica di Segretario Nazionale Politico del costituendo Partito Democratico le cui elezioni si terranno il 14 ottobre 2007;

- disporre, in ogni caso, tutte le misure ritenute più adeguate a dare concreta attuazione agli interessi e ai diritti esercitati dal ricorrente.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si depositano i seguenti documenti in copia: 1) Testo della mozione congiunta approvata dai congressi dei DS e di DL-La Margherita, tratta dal sito internet di DL-La Margherita; 2) Documento denominato “Per la costituente del Partito Democratico”, tratto dal sito internet dell’Ulivo; 3) Regolamento Quadro per l’elezione delle Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico, testo tratto dal sito internet dell’Ulivo; 4) Verbale di ricevuta della candidatura del sig. Giacinto Marco Pannella alla carica di Segretario Nazionale de L’Ulivo-Partito Democratico, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale in data 30 luglio 2007; 5) Dichiarazione di candidatura alla carica di Segretario Politico Nazionale del sig. Giacinto Marco Pannella; 6) Dichiarazione di intenti che sintetizza le priorità programmatiche del sig. Giacinto Marco Pannella in qualità di candidato alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico; 7) Testo del Manifesto per il Partito Democratico tratto dal sito internet dell’Ulivo; 8) Provvedimento dell’Ufficio Tecnico Amministrativo Nazionale con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della candidatura di Marco Pannella, del 31 luglio 2007; 9) Copia del Ricorso di Marco Pannella all’Ufficio Nazionale dei Garanti del “Comitato 14 ottobre”; 10) Copia del provvedimento dell’Ufficio Nazionale dei garanti del “Comitato 14 ottobre” con il quale è stato rigettato il ricorso e confermata l’inammissibilità della candidatura di Marco Pannella alla carica di Segretario Nazionale del costituendo Partito Democratico.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile. Il contributo dovuto, pertanto, è di € 170,00.

 

Roma, 7 agosto 2007

Prof. Avv. Francesco Di Giovanni

Avv. Marco Mancini

Avv. Giuseppe Rossodivita