Una proposta, un patto: liberazione anticipata e lavori socialmente utili

fonte: Ristretti orizzonti www.ristretti.it

Proposte di modifica dell’Ordinamento Penitenziario e delle disposizioni in materia di Liberazione anticipata

  • Modifica dell’art. 54 O.P.(Liberazione anticipata) che estenda l’attuale detrazione, di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, a 60 giorni, in considerazione non solo del particolare disagio determinato dal sovraffollamento, ma anche, e soprattutto, dal disagio fisico e mentale dovuto alla mancanza di attività trattamentali (stando alle statistiche DAP a lavorare in carcere è meno del 20% dei detenuti) a cui non è la costruzione di nuove strutture detentive che può avviare.

  • Modifica dell’art. 54 O.P.(Liberazione anticipata) che preveda un ulteriore sconto di pena di 30 giorni all’anno in cambio di alcune ore di lavoro socialmente utile, svolte dal detenuto all’interno del carcere per provvedere alle pulizie, alla manutenzione e alla ristrutturazione dei luoghi di detenzione, per i quali altrimenti non ci sarebbero risorse disponibili.

  • Modifica dell’art. 54 O.P. che preveda l’obbligo per il magistrato di concedere, in presenza delle condizioni richieste, la liberazione anticipata allo scadere di ogni semestre, avvalendosi anche della collaborazione dell’equipe trattamentale dell’Istituto di pena. Ciò in considerazione del fatto che la liberazione anticipata permette di entrare prima nei termini per i benefici e costituisce per la persona detenuta un motivo di alleggerimento della tensione, che nelle attuali condizioni di detenzione è molto forte.

Lavori socialmente utili in carcere in cambio di libertà

Allo stato attuale, i continui tagli alle risorse del comparto giustizia si sono abbattuti in modo distruttivo anche sulla manutenzione ordinaria degli istituti di pena, con la riduzione delle ore lavorative e quindi delle mercedi destinate ai detenuti lavoranti, che provoca inevitabilmente degrado e sporcizia, e un aumento dei rischi dovuti alle pessime condizioni igienico-sanitarie di tutti gli ambienti, celle, ma anche sezioni, docce, salette per la socialità, scale, sale colloqui, campo sportivo, palestra, aule, biblioteca.

In considerazione di quello che di fatto si prefigura come un “trattamento inumano e degradante” delle persone detenute, ma anche di chi nelle carceri ci lavora, si potrebbe allora progettare una sorta di “lavoro socialmente utile” eseguibile da parte della popolazione detenuta su base volontaria, fermo restando che le attuali attività lavorative retribuite devono rimanere, se mai migliorate ed ampliate, sia come numero di lavoranti impiegati sia come ripristino delle ore lavorative esistenti prima dell’anno 2008, quando sono iniziati i continui e progressivi tagli delle ore lavorative ai detenuti lavoranti.

A questa attività lavorativa non retribuita può accedere ogni detenuto che intenda aderire a tale progetto, mettendo a disposizione un monte ore lavoro da un minimo di 150 ore ad un massimo di 300 all’anno, che abbia come contropartita uno sconto di pena pari a giorni 30 di detenzione.

Sarà cura dell’istituto dove il detenuto si trova ristretto attivarsi perché ogni detenuto, che aderisce al progetto, sia posto nelle condizioni di effettuare ogni anno il proprio monte ore lavorativo in forma di volontariato, compresi i detenuti lavoranti che potranno eseguire il proprio monte ore fuori dagli orari del lavoro retribuito.

Da parte dei detenuti che già fruiscono di permessi premio il lavoro a titolo di volontariato, in cambio di uno sconto di pena, viene svolto preferibilmente all’esterno, in articolo 21. Il monte ore di ogni detenuto può essere messo a disposizione degli enti locali per attività socialmente utili alla comunità..

Regolamento delle attività di lavoro socialmente utile da svolgersi in cambio di uno sconto di pena pari a giorni 30 all’anno

  1. Ad ogni detenuto deve essere prospettato un patto per l’esecuzione di un lavoro socialmente utile con un monte ore annuo da un minimo di ore 150 ad un massimo di ore 300.

  1. L’accettazione del patto e la prestazione lavorativa non retribuita da un minimo di ore 150 ad un massimo di 300 darà diritto ad uno sconto di pena pari a giorni 30 all’anno.

  1. La direzione dovrà garantire l’effettuazione da parte di ogni detenuto, compreso il detenuto lavorante retribuito, del proprio monte ore di lavoro socialmente utile.

  1. I detenuti che già fruiscono di permessi premio svolgono il lavoro a titolo di volontariato, in cambio di uno sconto di pena, preferibilmente all’esterno, in articolo 21. Il monte ore di ogni detenuto può essere messo a disposizione degli enti locali per attività socialmente utili alla comunità. Gli enti locali si impegnano a garantire buoni pasto e risorse per i trasporti.