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CASO ITALIA: DOSSIER 4, IL CARCERE IN ITALIA
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1) PRESENTAZIONE
Dall'analisi complessiva del "pianeta carcere", compiuta in questi anni dagli eletti Radicali con visite sistematiche negli Istituti di Pena, con l'acquisizione di dati da fonti istituzionali, varie realtà di volontariato, stampa locale e nazionale, lettere e testimonianze dei detenuti, emerge la fotografia di una situazione di vero e proprio sfascio di legalità, di azzeramento della dignità e del rispetto dei diritti umani e civili, di lesione sicuramente colposa ed in alcuni casi volontaria dell'integrità psico-fisica delle persone detenute.
Da evidenziare, innanzitutto, una certa difficoltà ad acquisire dati certi e soprattutto aggiornati dalle fonti istituzionali quali il Ministero di Grazia e Giustizia, il DAP, le direzioni delle carceri…
Il CPT (Comitato europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti) compie visite senza preavviso agli istituti di pena e redige rapporti. In Italia le visite si sono svolte nel 1992, nel 1995 e nel 2000. La terza visita, svolta nel febbraio del 2000, ha riguardato 3 carceri, 2 carceri minorili, 1 ospedale psichiatrico giudiziario, 3 centri di soggiorno provvisorio, 4 posti di Polizia e 3 dei Carabinieri. Il rapporto, un dossier di quasi 100 pagine, per la terza volta consecutiva pone al nostro Governo le grandi questioni del sovraffollamento (fattore determinante di gran parte dei trattamenti degradanti), nonché dell'applicazione del 41bis e della condizione degli stranieri clandestini in attesa di espulsione. In 2 dei 16 siti visitati il Comitato è stato accolto malamente dalle forze di polizia, che sono arrivate provocatoriamente a minacciare di arresto uno dei membri che chiedeva di visionare il registro di detenzione (Posto di Polizia Ferroviaria di Firenze), e ad assumere condotte sgarbate (Posto di Polizia di Bologna). Sono stati verificati maltrattamenti nei posti di polizia e dei carabinieri: calci, pugni, schiaffi e ingiurie (il rapporto offre esempi che riguardano persone appena arrestate a Roma, Napoli, Bari, di cui gli ispettori hanno potuto accertare di persona l'attendibilità delle denunce riguardo alle violenze subite). Gli ispettori osservano anche l'assenza dai registri e dalle cartelle cliniche delle certificazioni di legge. Ragioni di preoccupazione vengono anche da omissioni o violazioni di personale medico, cui viene raccomandato di attenersi alla propria finalità di cura, senza soggezione a ispirazioni di sicurezza e tanto meno di punizione. Si condanna il disprezzo per il segreto medico. Delle celle di sicurezza il Comitato deplora lo stato di sporcizia "ripugnante". Si raccomanda di non segregare le persone affette da HIV e da epatite C. Si raccomanda di non vietare loro di coprirsi con un soprabito quando si espongono all'aria d'inverno. A Poggioreale, il Comitato scrive: «continua l'atmosfera opprimente… i detenuti continuano a tenere la testa bassa e le mani dietro la schiena e parlano solo col vicino a voce bassa». Su questo "dettaglio" Adriano Sofri, in un articolo su Panorama del 13 febbraio 2003, cita la risposta del governo italiano: «Non si tratta di uno stile imposto dalla polizia penitenziaria, ormai esente da approcci militareschi, ma probabilmente di un'abitudine dei detenuti che è difficile da estirpare.» Commenta Sofri: «Trovo che il sense of humour ministeriale dovrebbe avere dei limiti». Dice infine il Comitato: «Dobbiamo ripetere la raccomandazione che si perseguano energicamente tutte le misure di lotta contro la sovrappopolazione carceraria, comprese le politiche che mirino a limitare il numero delle persone mandate in prigione».
2) DATI GENERALI
Popolazione detenuta in Italia:
1991 30.744 1992 44.108 1993 51.513 2001 55.275
Al 31/12/2002 i dati ufficiali analitici erano i seguenti: Presenze - Statistiche dell'Amministrazione penitenziaria Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica PRESENTI - Dati riferiti al 31 Dicembre 2002 Tipo Istituto Donne Uomini Totale CASE DI RECLUSIONE Condannati 224 6.949 7.173 Imputati 55 739 794 Totale 279 7.688 7.967 CASE CIRCONDARIALI Condannati 1.169 24.434 25.603 Imputati 935 19.887 20.822 Totale 2.104 44.321 46.425 ISTITUTI PER LE MISURE DI SICUREZZA Condannati 83 1.129 1.212 Imputati 3 63 66 Totale 86 1.192 1.278 Totale generale 2.469 53.201 55.670
Al 31/07/02, gli imputati (in attesa di giudizio, appellanti, ricorrenti) erano 21.705 (38,7%); i definitivi erano 33.174; gli internati erano 1.123. Al 1° luglio 2001, tra i condannati definitivi, 9.860 (31,46%) risultavano condannati ad una pena inferiore a tre anni (vedi tabella). A contestare la presunta automaticità delle misure alternative alla detenzione, e quindi il presunto lassismo penitenziario che ne deriverebbe, si prestano i dati relativi alla durata della pena residua dei 31.347 condannati definitivi: ben 9.601 detenuti (il 30,63% del totale dei definitivi) erano a meno di un anno dal fine pena; il 62.07% dei condannati definitivi avevano un residuo pena inferiore ai tre anni (precondizione generale per accedere alla più diffusa delle alternative al carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali).
Detenuti "definitivi" ripartiti per residuo pena al 01/07/01:
Pena Residua Detenuti Definitivi Valori Percentuali fino ad un anno 9.601 30,63 da 1 a 3 anni 9.853 31,44 da 3 a 5 anni 4.863 15,51 da 5 a 10 anni 3.763 11,99 da 10 a 20 anni 1.969 6,28 oltre 20 anni 470 1,50 ergastolo 828 2,64 totale 31.347 100
Fonti: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (di seguito, DAP); "Inchiesta sulle carceri italiane", a cura di Stefano Anastasia e Patrizio Gonnella, Carocci, 2000 (di seguito "Rapporto Antigone 2002").
3) EDILIZIA PENITENZIARIA
Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti (di seguito CPT) produsse un rapporto riepilogativo delle visite effettuate tra ottobre e novembre del 1995 nelle carceri italiane, raccomandando al governo italiano di accordare la massima priorità alle misure destinate a mettere definitivamente fine al sovraffollamento nel sistema penitenziario italiano. Già nel 1992 il CPT aveva giudicato "gravi" le condizioni di detenzione a Regina Cœli e "intollerabili" quelle di San Vittore; attualmente - ad esempio - nel carcere di Poggioreale (Napoli), a fronte di una capienza massima di 1308 persone, i detenuti effettivi sono 2185 (900 in più).
Nel Primo Rapporto Nazionale di Antigone 2002, le carceri italiane sono state così classificate:
Carceri Metropolitane (es. Roma, Torino, Milano, Napoli): sovraffollamento, soprattutto rispetto ai detenuti extracomunitari; Carceri Antiche (costruite prima del 1900): Lucca, Cagliari…; sono vincolate dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici; hanno carenze strutturali legate alla vetustà nonché carenze di spazi di socialità, aree verdi, aree sportive; Carceri del Novecento: comprendono una casistica assai diversificata e non hanno tratti comuni; abbisognano in genere di continue ristrutturazioni, soprattutto nei locali dei servizi igienici, ridotti in condizioni di fatiscenza insopportabili; "Carceri d'Oro": carceri costruite negli anni '80, a costi elevatissimi, con tempi di consegna ciclopici, e con materiali scadenti (fenomeni di corruzione e concussione); in alcuni casi, istituti inaugurati senza essere stati completati; costruite per fronteggiare l'emergenza terrorismo, sono caratterizzate da una grande attenzione per la "sicurezza" e da una scarsa propensione alla vivibilità; lontane dai centri abitati (e mal servite dai mezzi pubblici: Asti, Saluzzo, Viterbo Teramo…); presentano quasi ovunque gli stessi problemi: infiltrazioni di umidità, difficoltà di funzionamento degli impianti idraulici ed elettrici.
In particolare: Verona: dieci cancelli prima di arrivare all'interno dell'edificio; Padova (Due Palazzi): rifatto completamente il sistema idraulico a pochi anni dalla sua inaugurazione in quanto completamente marcito, la pavimentazione non è mai stata finita; Vicenza: costruito in zona paludosa, il carcere si sta letteralmente sfaldando; le fognature sono spesso intasate, lo stato dei locali docce è indecoroso, i muri delle celle sono coperti di macchie di sangue e zanzare, in biblioteca piove… Asti: il carcere, costruito nel 1990, non è mai stato allacciato all'acquedotto; l'acqua, prelevata da pozzi artesiani, è molto calcarea e danneggia tubature e caldaie; quindi, docce e celle fredde, cibo freddo… Grazie anche alle pressioni costanti dei consiglieri regionali radicali, nel febbraio 2003 è stato firmato un accordo fra Comune di Asti e Provveditorato regionale alle carceri che prevede l'allacciamento dell'istituto di pena all'acquedotto nel giugno 2004; Catania: qui l'acqua non c'è proprio.
Nel 2000 è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario (Decr. Pres. 30/06/00 n.230 - Regolamento Penitenziario).
Prevede: docce in cella; bidet per le donne; luce naturale sufficiente; cucina per non più di 200 detenuti; asili nido… Per l'adeguamento delle strutture esistenti sono previsti cinque anni di tempo; sarebbe necessario ed urgente un monitoraggio globale delle strutture e un progetto di ristrutturazione unitario che tenga conto degli standard normativi minimi e dei suggerimenti del CPT.
Non vi è dubbio che la struttura di un carcere abbia una ricaduta sensibile sulla qualità della vita al suo interno, sui rapporti fra detenuti e personale penitenziario, sulla garanzia e sul rispetto dei diritti fondamentali. Non aiutano sicuramente a far diminuire tensione, frustrazione, disperazione e violenza: il sovraffollamento; l'igiene precaria (bagno e cucina nello stesso angusto locale); due docce la settimana; cambio lenzuola ogni 15 giorni; gabinetti alla turca o water separati dal resto della cella soltanto da un muretto alto poco più di un metro; docce rotte, senza acqua calda; muri e tubature che si sbriciolano … Fonte : "Rapporto Antigone 2000".
4) CARCERE E PERSONALE A fronte di una dotazione organica che dovrebbe essere di 44.406 unità, nel mese di agosto 2002, il corpo di polizia penitenziaria registra 42.186 presenze, con una carenza di 2.220 unità riscontrabile quasi esclusivamente nelle qualifiche superiori.
Per quel che riguarda il settore della professionalità dirigenziale, a fronte di un organico di 385 unità, il 1° luglio 2002 ne erano presenti solo 48 (- 337).
Gli assistenti sociali in organico dovrebbero essere 1.630; gli effettivi sono 1.235 (- 395).
Gli educatori previsti in organico dovrebbero essere 1.376; gli effettivi sono 588 (- 788).
Gli psicologi praticamente non esistono: dei 95 previsti, risultano presenti 4 (- 91).
I medici, dei 42 previsti sono presenti 20 (- 22).
Per quanto riguarda il Settore della professionalità Organizzativa e delle Relazioni-Direttore, l'organico previsto corrisponde a 653 unità fra Direttori Coordinatori, Direttori e Collaboratori; se ne contano invece 440 in tutto (- 213).
Ecco i maggiori problemi riscontrati nel corso delle visite ispettive degli eletti radicali:
Dialogo, o meglio "comunicazione", fra detenuti e quadri dirigenziali del tutto assente (con eccezioni che confermano la regola); il "dialogo" con gli agenti è spesso caratterizzato dal ricatto e dalla minaccia; conseguenze: accesso ai benefici di legge del tutto aleatorio; peggioramento del regime penitenziario per i soggetti "problematici"… Abbiamo verificato nelle nostre visite il continuo trasferimento dei direttori da un carcere all'altro; questo ha come conseguenza immediata l'assunzione di potere eccessivo da parte del corpo di polizia penitenziaria, in particolare del comandante degli agenti; abbiamo, inoltre, verificato l'alto livello di conflittualità tra i Direttori ed i sindacati di polizia penitenziaria. Quest'ultimi, sostenuti da lobby parlamentari, auspicano una riforma che elimini tutto il personale civile dalla direzione e amministrazione delle carceri. Gli abusi di potere, i soprusi, le altre violazioni dei diritti dei detenuti (ad Alessandria, Biella, Napoli, Secondigliano si stanno celebrando processi penali contro agenti di polizia penitenziaria per abusi e violenze, ma ad emergere è solo la punta dell'iceberg) sono rese possibili anche dalla mancanza di una vera e propria tutela giurisdizionale dei loro diritti. L'ordinamento penitenziario prevede che il Magistrato di Sorveglianza, l'Ispettore Distrettuale e il Direttore dell'Istituto debbano offrire a tutti i detenuti la possibilità di entrare in contatto con loro. Ove ciò non possa avvenire tramite periodici colloqui individuali, le figure suddette devono visitare con frequenza i locali del carcere, agevolando in tal modo la possibilità che questi si rivolgano a loro per presentare istanze o reclami orali (Decr. Pres. 30/06/00 n. 230, art. 5 e art. 75, commi 1, 2, 3 e 4) . Non ci sono quasi mai registri che certifichino la consegna di istanze e ricorsi che i detenuti inoltrano all'ufficio Matricola. Pochi educatori = pochi rapporti trattamentali ai Magistrati di sorveglianza = pochi benefici di legge ai detenuti che ne hanno diritto = numerosi casi di corruzione, come quello avvenuto ad Alessandria, dove un detenuto ha elargito 30 milioni ad una educatrice per ottenere un rapporto. Liberazione Anticipata (L. 26/07/75, n. 354): consente di ottenere 45 giorni di detrazione per ogni semestre di pena scontata, sempre che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Recentemente è stata così modificata: il Magistrato di Sorveglianza ha la competenza di decidere su questa concessione, alla quale provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti (prima era di competenza del Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale: dovevano essere presenti il Procuratore Generale, gli avvocati, il detenuto; conseguenze: traduzioni impegnative, soldi ai legali, tempi lunghissimi); la normativa è stata estesa anche a chi è sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che abbia dato prova di «un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi delle sua personalità». Ma la liberazione anticipata non viene affatto concessa in maniera automatica: per vedersi negare il beneficio è sufficiente aver ricevuto un semplice richiamo per essersi lavato la maglietta sotto la doccia, o aver fumato in un luogo dove non è consentito, o per "simulazione di buona condotta" o per non aver "socializzato con i familiari" (fattispecie accaduta ad un ragazzo calabrese, di famiglia indigente, trasferito nel carcere di Saluzzo - Cn, a 1300 km da casa, e quindi nell'impossibilità di effettuare colloqui e di "socializzare" con i familiari).
Fonti: Relazione agosto 2002 Partito Radicale - Rapporti Antigone 2000 e 2002 Fonti legislative: Legge 26/07/75 n. 354 (Ordinamento Penitenziario); Decr. Pres. 30/06/00 n.230 (Regolamento Penitenziario).
5) CARCERE E ASSISTENZA SANITARIA
Come sarà evidenziato anche nel successivo capitolo su "Carcere e Tossicodipendenza", e come è facile constatare con una semplice visita in un carcere italiano, i cittadini detenuti non accedono in quantità e qualità alle stesse prestazioni sanitarie dei cittadini non detenuti. Partendo da questa constatazione, il Governo D'Alema, su delega del Parlamento, emanò nel giugno 1999 il Decreto legislativo n. 230/99 (Riordino della medicina penitenziaria). L'art. 1 del decreto è categorico: «I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci e appropriate […] Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi […] Ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta di servizi sanitari per i detenuti e gli internati[…] I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.» Si tratta di principi giuridici di grande rilevanza e civiltà, che tendono a equiparare il "diritto alla salute" (diritto costituzionalmente garantito, vedi la sentenza della Corte Costituzionale 26 luglio 1979, n.88: «Il bene a questa afferente - alla salute, ndr - è tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso...») dei cittadini detenuti (ma non solo, anche di chi non è cittadino italiano) a quello dei cittadini fuori dalle sbarre.
Come è accaduto e accade in altri contesti, il diritto è rimasto sulla carta, non si è inverato; affronteremo nel capitolo "Carcere e Tossicodipendenza" la questione della mancata attuazione della parte del D.Lgs. 230/99 inerente l'assistenza sanitaria ai cittadini td.ti (che dal 1° gennaio 2000 sarebbero dovuti passare sotto il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto citato).
Rispetto ai detenuti non tossicodipendenti, il D.Lgs. 230/99 rimandava ad un decreto successivo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della riforma (entro il 15/08/99), l'individuazione di tre regioni in cui avviare «il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie» (art. 8, comma 2). Il decreto era emanato solamente il 20/04/00 e indicava una regione del Nord, una del Centro e una del Sud: Toscana, Lazio e Puglia. Al di là delle questioni geografiche (la Toscana fa parte del Nord?), sarebbe stato più opportuno che il governo indicasse una regione settentrionale più "problematica" (Piemonte? Lombardia? Liguria?), dove la sperimentazione sarebbe stata più significativa. Altre regioni avrebbero potuto aggiungersi alla sperimentazione; lo hanno fatto Emilia-Romagna, Molise e Campania. La sperimentazione, a quasi quattro anni dall'entrata in vigore della riforma, è ancora in corso… Il D.Lgs. 230/99 conteneva anche la previsione di un "progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario", di durata triennale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della riforma (entro il 14/09/99); tale "progetto obiettivo" è stato emanato il 21/04/00. Nel testo si affrontano sistematicamente i vari settori della medicina penitenziaria e si enucleano le responsabilità in materia dei vari soggetti coinvolti (Governo, Regioni, ASL). I radicali, nel corso delle loro visite ispettive nelle carceri, hanno potuto riscontrare il diffuso scetticismo degli addetti ai lavori rispetto all'applicazione della riforma della medicina penitenziaria: scetticismo rispetto alla concreta volontà delle ASL di farsi carico in prima persona di un ulteriore servizio non certo remunerativo, né di facile gestione organizzativa; scetticismo rispetto alla concreta volontà dei medici penitenziari di abbandonare senza resistenze posizioni e status; scetticismo rispetto alla concreta volontà delle direzioni degli istituti di pena di non interferire con il lavoro delle équipe sanitarie. In definitiva, è evidente e palpabile un ostruzionismo silenzioso attuato da diverse parti nei confronti dell'attuazione della riforma, nella convinzione, formulata a denti stretti, che "il nuovo governo farà marcia indietro…". Ci interessa qui sottolineare una sola cosa: la guerra fra burocrazie, apparati, interessi che si gioca in materia ha come sole vittime coloro che dovrebbero essere i beneficiari della riforma: i cittadini detenuti.
6) CARCERE E TOSSICODIPENDENZA
La "Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 2001" - presentata dal Governo nel luglio 2002 - riporta questi dati: dei 55.275 detenuti presenti al 31/12/2001, 15.442 erano tossicodipendenti (27,94%); nell'ultimo decennio, la percentuale dei detenuti td.ti rispetto al totale è costante. Fra i td.ti, 11.563 erano italiani e 3.879 stranieri. 1.421 erano i detenuti sieropositivi all'HIV (2,57% del totale). Di questi 169 erano in AIDS conclamato (al 31 dicembre 2000 erano 128). I detenuti in trattamento metadonico erano 1.686 (11% del totale).
Quale è la realtà dietro le cifre? Iniziamo l'analisi partendo dalle parole del Governo: «…All'interno della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, l'Ufficio Servizio sanitario ha rilevato che, sebbene diversi interventi normativi (dal T.U. delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti n. 309/1990 al decreto legislativo n. 230/99) abbiano affidato al S.S.N. (Ser.T.) l'assistenza del detenuto tossicodipendente, tutta una serie di cause - mancanza di una programmazione specifica da parte del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), assenza di precise direttive alle Aziende Sanitarie da parte degli Assessorati alla Sanità, scarsità di finanziamenti finalizzati, incomprensioni tra sistema penitenziario e Aziende Sanitarie - hanno comportato che il problema tossicodipendenza in carcere non sia stato ancora affrontato nella maniera dovuta…» (rel. cit, pag 76). Quando le parole sono pietre; il Governo descrive dodici anni di inadempienze e inattuazioni di legge: per un decennio, dal 1990 al 2000, la responsabilità dell'assistenza sanitaria ai detenuti td.ti è stata dell'unità (poi azienda) sanitaria locale «d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti» (art. 96 DPR 309/90). Le "intese" e "collaborazioni" fra il servizio tossicodipendenze (Ser.t.) dell'ASL e il servizio interno di medicina penitenziaria sono rimaste spesso sulla carta; il primo risponde al Ministero della Sanità (poi Salute), il secondo a quello di Grazia e Giustizia (poi solo Giustizia). Il rapporto problematico fra le due burocrazie ha comportato la mancata o insufficiente assistenza sanitaria a migliaia di cittadini tossicodipendenti, rispetto a tre precisi momenti della loro presenza in carcere: accoglienza; permanenza; uscita dal carcere. Illuminante a questo proposito è stata la vicenda riguardante i trattamenti metadonici; il metadone è stato fino a due anni fa l'unico farmaco sostitutivo consentito nella cura delle tossicodipendenze (ora c'è anche la buprenorfina); dopo essere stato oggetto di attacchi indiscriminati nei primi anni '90 (la "droga di Stato" che rendeva i ragazzi "zombi"…), la sua diffusione quantitativa e qualitativa nei Sert italiani è stata costante tanto da arrivare a dati odierni estremamente significativi: praticamente un utente su due dei Sert usufruisce del metadone (rel. cit, pag. 302 e 331). Dentro il carcere il metadone è rimasto un farmaco proibito: sia per problemi organizzativi (chi lo porta in carcere? Chi lo distribuisce? Chi lo custodisce? Il Sert o il servizio medico interno?) sia per una malintesa finalità terapeutica. I radicali, nelle loro periodiche visite nelle carceri, alla domanda "Quanti tossicodipendenti sono detenuti?" si sono sentiti anche rispondere "Qui non ci sono tossicodipendenti, perché qui la droga non c'è". Spesso non si è risposto così, ma si è agito così; dal momento dell'entrata in carcere si è negato al cittadino td.te la continuità del trattamento terapeutico che aveva in corso con il Sert di riferimento o lo si è sottoposto a trattamenti metadonici a scalare troppo rapidi e, perciò, inefficaci; durante la sua permanenza in carcere, gli è stato negato il trattamento metadonico "per liberarlo da qualsiasi dipendenza", in realtà ponendolo di fronte a quest'alternativa: o farsi con le sostanze proibite che comunque circolano nelle carceri o imbottirsi di tranquillanti e antidepressivi, di droghe legali. La mancanza di adeguate terapie metadoniche di sostegno, del cosiddetto "bastone chimico", produce effetti deleteri anche nel momento dell'uscita dal carcere; il fisico dell'ex-detenuto non è più assuefatto all'uso di droghe e la sua prima endovena da libero può essere anche l'ultima. I radicali hanno denunciato in tutte le sedi istituzionali questo stato di cose, non ultime le sedi giudiziarie; il CORA (Coordinamento Radicale Antiproibizionista) ha presentato tra il 1998 e il 2000 esposti in oltre 50 Procure italiane (vedi per approfondimenti "Il proibizionismo è un crimine", CORA, 2000). Forse anche per questo, la situazione è un poco migliorata; se nel 1999, su un totale di 15.097 detenuti td.ti, solamente 939 di essi usufruì di trattamenti metadonici (6,2%), nel 2001, su un totale di 15.442 detenuti td.ti, sono stati 5.291 i trattamenti metadonici effettuati; ricordiamo che un detenuto può usufruire di più trattamenti metadonici nel corso dell'anno e che i trattamenti a mantenimento in carcere nel 2001 sono stati solo 872; nei Sert i trattamenti a mantenimento sono cinque volte quelli a breve termine e tre volte quelli a medio termine (vedi "Relazione annuale… 1999" Tav. 2/39 e "Relazione annuale … 2001" pagg. 331 e 339). Anche sul piano legislativo vi sono state importanti innovazioni: - il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria), in particolare: «il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi» [art. 1]; «a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti» [art. 8]. La diversità di modalità di attuazione della riforma penitenziaria in base ai soggetti destinatari (prima i detenuti td.ti poi, previa sperimentazione, gli altri) testimonia la consapevolezza del legislatore di quanto fosse necessario e urgente intervenire rispetto alla questione "carcere e droga". - la Circolare del Ministero della Sanità - allora Rosy Bindi - del 28 dicembre 1999 (Oggetto: Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme sul "Riordino della medicina penitenziaria…". Indicazioni ed indirizzi in materia di prevenzione e di assistenza ai detenuti tossicodipendenti.), in cui, tra l’altro, è scritto: «Tra gli obiettivi di assistenza da garantire primariamente (ai detenuti tossicodipendenti) vanno indicati: l’immediata presa in carico dei detenuti da parte del SERT competente sull’istituto penitenziario, al fine di evitare inutili sindromi astinenziali ed ulteriori momenti di sofferenza del tossicodipendente, assicurando la necessaria continuità assistenziale […] la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, predisposti a partire da una accurata valutazione multidisciplinare dei bisogni del detenuto, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici (metadone ecc.), anche di mantenimento; la disponibilità di trattamenti farmacologici sostitutivi tenendo conto del principio della continuità terapeutica (in particolare per le persone che entrano in carcere già in trattamento), concordati e condivisi con il tossicodipendente detenuto»; - la Circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia - allora retto da Giancarlo Caselli - del 29 dicembre 1999 (Oggetto: trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie relative al settore della prevenzione ed al settore dell’assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti), in cui, tra l’altro, è scritto: «è altresì noto che i SERT dal 1990 ad oggi hanno prestato dei servizi che in determinati luoghi, sia per la ridotta frequenza degli accessi in istituto penitenziario da parte dei medici addetti a tale servizio, sia per obiettive difficoltà di raccordo funzionale tra SERT ed istituto penitenziario, si sono rivelati non del tutto soddisfacenti […] E’ tuttavia verosimile - oltre ad essere auspicabile - che a partire dal 1° gennaio 2000 i SERT, in vista dell’obiettivo finale dichiarato dalla legge di riordino della medicina penitenziaria (il miglioramento dell’assistenza sanitaria offerta alla popolazione detenuta e internata), si diano un’idonea organizzazione per assicurare il funzionamento del servizio, aumentando la presenza di operatori del SSN in ambito penitenziario. Ciò che avverrà certamente anche nel settore della prevenzione, in ordine al quale oggi il SSN non è presente negli istituti penitenziari […] Fermo restando lo status giuridico ed economico in godimento al 31 dicembre 1999, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2000 tutto il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell’assistenza ai tossicodipendenti sarà posto alle dipendenze funzionali del SSN […] Sembra altresì opportuno fornire le seguenti precisazioni (peraltro già sottolineate con riferimento al SERT nella nota del Direttore Generale n. 150346/4-1-29 del 22 maggio 1998) in ordine ad alcuni possibili punti critici del nuovo regime: […] deve essere assicurata al detenuto o internato tossicodipendente la prosecuzione del programma terapeutico in svolgimento all’esterno; non deve essere posto alcun ostacolo o resistenza di varia natura ad eventuali interventi di disassuefazione mediante metadone o simili nei confronti di tossicodipendenti.» - Il "Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario" (D.M. 21 aprile 2000) ribadisce, rispetto all'assistenza ai td.ti: «l'immediata presa in carico dei detenuti da parte del Sert competente sull'istituto penitenziario, al fine di evitare inutili sindromi astinenziali ed ulteriori momenti di sofferenza del tossicodipendente, assicurando la necessaria continuità assistenziale […] la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, predisposti a partire da un'accurata diagnosi multidisciplinare dei bisogni del detenuto, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici (metadone, ecc.), anche di mantenimento; la disponibilità di trattamenti farmacologici sostitutivi tenendo conto del principio della continuità terapeutica (in particolare per le persone che entrano in carcere già in trattamento), concordati e condivisi con il tossicodipendente detenuto; l'attuazione di trattamenti farmacologici con antagonisti, quando indicati, in particolare nella fase di avviamento e preparazione all'assistenza post-detentiva.» Si evince chiaramente dal combinato disposto della normativa citata che dal 1° gennaio 2000 l'assistenza sanitaria ai detenuti td.ti è responsabilità diretta del Servizio Sanitario Nazionale, tramite i Sert delle ASL. Abbiamo già scritto dell'inattuazione di questa riforma di civiltà nel capitolo "Carcere e assistenza sanitaria"; qui ci interessa sottolineare che, a tre anni dall'entrata in vigore della normativa, nulla giustifica più le inadempienze del Governo, delle Regioni, delle ASL, dei SERT; l'azione radicale in difesa della vita del diritto perché diritto alla vita (e mai come nelle carceri questo è vero) non ha che l'imbarazzo della scelta… .Tossicodipendenza - Statistiche dell'Amministrazione penitenziaria Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica TOSSICODIPENDENTI - Dati riferiti al 30 Giugno 2002 Sesso Tossicodipendenti Alcoldipendenti In tratt. Metadonico valori assoluti valori % (*) valori assoluti valori % (*) valori assoluti valori % (*) Donne 749 1,3% 24 0,0% 139 0,2% Uomini 14.949 26,6% 832 1,5% 1.413 2,5% Totale 15.698 27,9% 856 1,5% 1.552 2,8%
(*) Nota: Le percentuali sono calcolate rispetto ai detenuti presenti.
HIV - Statistiche dell'Amministrazione penitenziaria Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica Dati riferiti al 30 Giugno 2002 DETENUTI AFFETTI DA HIV Detenuti affetti da Hiv (*): 1.401 pari al: 2,5% dei detenuti presenti (*) Nota: Il test per l'Hiv è volontario. Il numero degli affetti da Hiv può pertanto risultare sottostimato. 7) CARCERE E LAVORO
Fra tutti i detenuti nelle carceri italiane solo 13.704 hanno la possibilità di svolgere un lavoro. Si è passati da una percentuale del 43,54 % nel giugno 1990 al 24,79 % attuale. Un detenuto su quattro ha oggi la possibilità di svolgere un lavoro a stipendio dimezzato perché condiviso con un altro detenuto che altrimenti non avrebbe questa opportunità. L'85 % dei detenuti lavoranti è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e svolge lavori di pulizia o di preparazione e distribuzione del vitto. Il restante 15 % è costituito per la maggior parte da semiliberi dipendenti da datori di lavoro esterni.
Corsi professionali: nell'ultimo semestre del 2001 si è raggiunta la punta minima con il 5,23 % dei detenuti impegnati nei corsi; nel primo semestre del 1998 erano l'8,4 %.
Uno dei problemi cruciali in materia è stato ben evidenziato dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, dott. Alberto Marcheselli, nel corso di un incontro con una delegazione radicale: a fronte di un'ottima offerta di lavoro da parte del territorio, vi è l'impossibilità di avviare a programmi di lavoro i detenuti per l'insufficienza degli educatori presenti in carcere (che devono stilare le relazioni a sostegno della concessione del lavoro esterno). A questo proposito, è da segnalare come estremamente positiva la decisione del Consiglio Regionale del Piemonte di approvare un emendamento radicale alla Legge Finanziaria del 2003 che stanzia 600.000 euro per la stipulazione di convenzioni fra gli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali (comuni, consorzi e Asl) e l'amministrazione penitenziaria, convenzioni volte a potenziare la dotazione di personale sociale, in particolare di educatori, all'interno degli istituti di pena piemontesi.
Lo stato delle cose è felicemente riassunto in questo articolo di Libero del 31/07/02: "SPETTACOLI ANZICHE' SCUOLA E LAVORO E IL CARCERE NON RIEDUCA NESSUNO…" «La maggior parte delle attività rieducative organizzate nelle carceri italiane sono futili e improvvisate. Va di gran moda organizzare recite teatrali (attività che aiuta il detenuto a tirar fuori la parte negativa di sé); favorevoli sono anche molte amministrazioni comunali che trovano nel teatro un sistema relativamente semplice per finanziare piccole compagnie teatrali disoccupate. Organizzare partite di calcio, mostre di ceramica o concorsi di poesia vengono considerati segno di risocializzazione […] Per motivi di elezioni, nel corso degli anni le leggi garantiste che erano state fatte, sono state ritirate, o comunque riempite di tali cavilli che ormai non vengono più applicate. Tipo la legge Simeone-Saraceni, che per le persone chiamate a tornare in carcere dopo tanti anni prevedeva, in caso di condanna inferiore a tre anni, che un magistrato dovesse esaminare in tempi brevi la richiesta di lavorare di giorno e andare in carcere di notte, oppure sostituire la carcerazione con gli arresti domiciliari. I politici, per non essere tacciati di buonismo, l'hanno infarcita di commi ed emendamenti e oggi viene applicata in media in 1 caso su 100.» .Lavoro - Statistiche dell'Amministrazione penitenziaria Dipartimentodell'Amministrazionepenitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica Dati riferiti al 30 Giugno 2002 DETENUTI LAVORANTI: 14.355 pari al: 25% dei detenuti presenti Il compenso percepito dai detenuti con il lavoro turnativo è mediamente inferiore di 1/3 a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro (L. 354/75, art. 22). Un addetto alle pulizie guadagna al netto poco più di 3 euro all'ora (fonte: www.ristretti.it) .
Fonti: Relazione Agosto 2002 Partito Radicale - DAP 2002. 8) PICCOLE GRANDI ILLEGALITÀ
1) Trasferimenti Pena nella pena, i trasferimenti vengono usati come sanzione punitiva oppure come "scambio di favori o dispetti" tra un carcere e l'altro ad opera di direttori e comandanti delle guardie. Il trasferimento comporta l'interruzione traumatica di legami affettivi, di percorsi di lavoro o di studio, sospendendo di fatto un percorso formativo indispensabile al futuro reinserimento in violazione al regolamento sull'ordinamento penitenziario (Decr. Pres. 30/06/00 n. 230 art. 41, comma 4 e art.83, comma 9°. Spesso i parenti non vengono avvisati, così scoprono dell'avvenuto trasferimento quando si presentano al colloquio, in violazione del regolamento sull'ordinamento penitenziario (Decr, Pres. 30/06/00, art. 62, commi 1 e 2). Spesso gli effetti personali che dovrebbero seguire il detenuto sono consegnati anche dopo mesi, in violazione del regolamento sull'ordinamento penitenziario (Decr. Pres. 30/06/00 n. 230, art.83, commi 3 e 6).
2) Controllo - Disciplina - Perquisizioni A Palermo (Poggioreale) e Napoli (Secondigliano) i detenuti sono sottoposti al controllo tre volte al giorno, stando in posizione di "attenti"; devono camminare spalle al muro se incontrano un agente penitenziario; sono costretti ad attendere faccia al muro il proprio turno per il consiglio di disciplina. A Poggioreale perquisizioni particolarmente invasive a parenti, anche bambini, ed agli avvocati, tanto da renderli restii ad andare in carcere. A Sulmona i detenuti sono costretti a chinarsi in avanti e a farsi perquisire l'ano; minacce di isolamento per quindici giorni se non si esegue l'ordine. In generale, in tutte le carceri: - perquisizioni in cella senza rispetto dei beni appartenenti ai detenuti, in violazione al regolamento sull'ordinamento penitenziario (Decr. Pres. 30/06/00 n. 230, art. 74, comma 3); - la notte, deprivazione del sonno causa urli spropositati ogni due ore al cambio della guardia sul muro di cinta; - luce notturna o faro tascabile puntato in faccia ogni due ore, in violazione al regolamento sull'ordinamento penitenziario (Decr, Pres. 30/06/00 n. 230, art. 6, comma 4). E ancora …
Istituti Modalità di controlli notturni Asti controlli ogni quindici minuti Vercelli controlli ogni ora Padova C.R. apertura spioncini, accensione luce notturna, faretto o torcia, in alcuni casi accensione luce a giorno apertura con ispezione interna Padova C.C. apertura stanze, conta e controllo visivo degli ambienti Parma tramite spioncino con accensione luce interna Sollicciano accensione luce celle, visionando con lo spioncino Massa ogni 30 minuti in particolare dalle 24,00 alle 3,00 Rebibbia N.C. ogni ora controllo tramite sala regia, più conta alle 3,00
3) Colloqui Nonostante il Decr.Pres. 30/06/00 n. 230, art. 37 c. 5, preveda che i colloqui avvengano in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati, in numerose carceri permangono i vetri divisori.
4) Sopravvitto Riferimenti normativi: - Legge 26 Luglio 1975, n° 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 9, comma 7 (Alimentazione): «Ai detenuti e agli internati è consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall’Amministrazione Penitenziaria, o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’Istituto. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio e integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’Istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’Istituto.» - D.P.R. 29 Aprile 1976, n°431 (Regolamento di esecuzione), art. 12, comma 6 (Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell’istituto): «La direzione richiede mensilmente all’autorità comunale informazioni sui prezzi correnti all’esterno, relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio e mette a disposizione della rappresentanza dei detenuti e degli internati le informazioni ricevute.» - Circolare D.A.P. 27 Aprile 1988 n° 687465. 1/3 (Sopravvitto detenuti): «Si invitano le SS. LL. ad eseguire costanti, puntuali e penetranti controlli in ordine al servizio del sopravvitto detenuti. Particolare attenzione dovrà essere posta in merito ai prezzi praticati che, in osservanza all’ultimo comma dell’art.12 del Regolamento di Esecuzione, andranno confrontati con le informazioni sui prezzi correnti all’esterno, richiesti mensilmente all’Autorità comunale locale…» «La tariffa di tutti i generi posti in vendita [Mod.72], dovrà essere diffusa all’interno delle sezioni, costantemente…» «Oltre ai suddetti generi come è noto, i detenuti potranno procurarsi, nel rispetto dei limiti di spesa e facendone richiesta mediante la "domandina" [Mod. 393], generi ed oggetti non tariffati…» «È indispensabile, quindi, che anche i prezzi di tali particolari forniture, vengano controllati da personale incaricato dalle SS. LL., affinché sia verificato che non superino quelli praticati nei negozi più modesti del luogo e che non prevedano alcuna percentuale di aumento….» «Le SS. LL. saranno ritenute personalmente responsabili degli adempimenti sopraindicati.»
In ogni carcere, funziona uno spaccio, al quale è possibile acquistare prodotti alimentari, tabacchi, generi vari, dalla cartoleria, all’abbigliamento, ai medicinali. Alcuni prodotti sono forniti tramite semplici ordinazioni rivolte all’impresa che gestisce lo spaccio; altri, devono essere richiesti utilizzando la "domandina" [Mod.393], un modulo che viene vistato dalla direzione. I prezzi di questi prodotti sono controllati mensilmente da un ufficio comunale che deve garantire non superino "quelli comunemente applicati nei negozi più modesti del luogo". In realtà i prezzi sono esorbitanti e non trovano riscontro all'esterno. Da considerare, inoltre, come abbiamo visto, che l'80% circa dei detenuti non ha possibilità di lavorare e quando lavora percepisce uno stipendio inferiore di 1/3 rispetto a quello che percepirebbe fuori. E' stata eseguita un'indagine, dall'ufficio stampa del centro documentazione Due Palazzi (Padova), nel mese di febbraio del 2000, selezionando un "paniere" di prodotti tra quelli di più largo consumo, accostando i prezzi praticati all'interno della Casa di Reclusione di Padova e dell'Istituto di Pena Femminile della Giudecca (VE) a quelli praticati in un esercizio commerciale di Padova (Supermercato ALI) e nel Centro Giotto "Città Mercato" dove si effettuano offerte speciali; va considerato che le offerte speciali in carcere non vengono mai effettuate anche quando per ragioni di magazzino, di mercato, o di stagione potrebbero essere fatte.
RISULTATO INDAGINE STATISTICA
Prezzo del paniere Due Palazzi Giudecca Supermercato ALI £ 51.210 £ 56.330 £ 61.450 100 110 120
Prezzo del paniere Due Palazzi Giudecca Centro Giotto Città Mercato £ 35.950 £ 56.330 £ 61.450 100 156 171
"Radio Carcere" ci spiega che dietro il vitto ed il sopravvitto c'è un grande business; togliere, dalla porzione che gli spetta, 20 grammi di carne a ciascun detenuto, determina un accumulo che viene ridistribuito tra il personale penitenziario che se lo porta a casa (zucchero, caffè, pasta…).
«Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio e integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’Istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’Istituto.» Legge 26 Luglio 1975, n° 354 (Ordinamento Penitenziario). Art. 9, Comma 7. "Radio Carcere" racconta di un rappresentante "estratto" dei detenuti che si era fatto un programma di carico e scarico delle merci acquistate per la mensa, che monitorava l'entrata e l'uscita dei generi alimentari "al grammo". Tale rappresentante, appena mostrato il programma al delegato del direttore, fu minacciato di rimozione immediata dall'incarico, nel caso avesse continuato ad usare il programma…
5) Trasferimenti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari/OPG (Dpr. Pres. 30/06/00 n.230 art.112) Il trasferimento negli OPG viene spesso usato come sanzione per motivi anche banali: sciopero della fame (registrato come "disturbo dell'alimentazione"); lite con un altro detenuto (registrata come "turbe comportamentali di tipo antisociale, incompatibilità marcata verso i compagni di cella). Nei periodi festivi natalizi ed estivi, il fenomeno si acutizza; l'ipotesi è che a causa del sovraffollamento ed in relazione ad una minore presenza di personale penitenziario si tenda a disfarsi di quei soggetti "fastidiosi" per il buon equilibrio dell'istituto. Ipotesi difficile da provare ma un'indagine statistica effettuata nell'OPG di Aversa, indicante i motivi dell'invio in osservazione in OPG e le relative diagnosi operate dagli psichiatri, ad osservazione conclusa parla da sola: nella categoria "Missing" sono stati raccolti numerosi casi in cui mancava qualsiasi tipo di indicazione e motivazione di invio; inoltre, solo 61 casi, su 667 soggetti osservati, sono stati ritenuti bisognosi di trasferimento e cure in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
Fonte: " Ristretti " ottobre-novembre 2002
6) Mancata applicazione della legge sulle detenute madri: Fonte: Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione/Pre-Rapporto 2001: Donne in carcere «Il carcere è prevalentemente abitato da uomini. La percentuale di donne sulla popolazione detenuta al 31 maggio 2001 era inferiore al 5% per un numero complessivo di 2425. Il totale delle donne entrate in carcere dallo stato della libertà nel 2000 è di 6519 unità. Numero stabile rispetto al decennio precedente, salvo le quasi 8000 unità del 1992. Esse sono suddivise in sei istituti e svariate sezioni femminili all’interno di istituti misti. 1151 sono imputate, 1193 condannate, di cui 81 in semilibertà, 81 internate. 946 le donne straniere (percentualmente di poco superiori al numero delle donne italiane detenute) Secondo dati riferibili al primo gennaio 2001 tendenzialmente la popolazione femminile è condannata a pene inferiori rispetto alla popolazione totale detenuta. L’11,75% delle detenute è priva di titolo di studio e il 4,71% è analfabeta. Il 35,78% possiede il diploma di scuola media inferiore. Il 20,92% ha il diploma di scuola media superiore o titoli di formazione professionale, l’1,64% é laureata. Fra le donne i reati più frequentemente commessi sono in violazione della legge sulla droga (32,71%). Ovviamente compare la voce prostituzione, pur non essendo incriminabile lo status di prostituta, con una percentuale del 5,10%. Fra gli ultimi atti della tredicesima legislatura, a febbraio 2001, è stata definitivamente approvata la legge che prevede nuove misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto fra detenute e figli minori. I bambini in carcere con le loro madri sono meno di 50. Dopo alcuni mesi di applicazione la legge non ha ancora prodotto risultati significativi, in quanto non prevede forme automatiche di scarcerazione per quelle detenute che hanno bambini con età inferiore ai 10 anni.»
Sono circa sessanta i piccoli «ospiti» dei penitenziari Bimbi in carcere con le mamme la nuova legge non funziona [Gazzetta del Mezzogiorno, 11 agosto 2002] Laura ha grandi occhi grigio-verde, un sorriso contagioso, uno sguardo a volte spaventato. Ha quasi 2 anni e dovrebbe trascorrere questi giorni in vacanza: a lei, però, l'estate non riserva castelli di sabbia. Laura è uno dei 20 minori tra 0 e 3 anni che vivono con le madri nel carcere romano di Rebibbia. In Italia sono una sessantina i bambini che vivono in carcere con le mamme: un numero che, nonostante una legge sulle detenute madri varata nel 2001, quasi al termine del Governo di centrosinistra, non tende a diminuire. I dati mostrano che negli anni la situazione non si è sostanzialmente modificata: i bambini in carcere erano 57 a fine '93, 52 nel '97, 60 nel '99, 63 a dicembre 2001. La legge, sulle «misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori» era stata presentata nel '97 dall'allora ministro per le Pari opportunità Anna Finocchiaro. Riservato alle condannate madri di bambini che non hanno più di 10 anni, il provvedimento introduce l'istituto della carcerazione domiciliare speciale nell'abitazione della detenuta o in strutture di cura, assistenza o accoglienza. Tutte le detenute possono usufruire del provvedimento, anche se hanno compiuto reati gravi, ad alcune condizioni: principalmente che abbiano scontato un terzo della pena e che, nei casi di ergastolo, abbiano scontato almeno 15 anni. E ancora, devono esistere le normali condizioni per ripristinare una normale convivenza tra madre e figlio e non deve esservi il pericolo che la donna compia gli stessi o simili atti per i quali è stata condannata. Ad un anno e mezzo dal varo del provvedimento, tuttavia, i risultati che ha prodotto sono piuttosto deludenti, tanto da indurre la stessa Finocchiaro ed altri deputati, qualche tempo fa, a presentare una interrogazione in cui si evidenzia che «la legge risulta pressoché inapplicata, mentre sale il numero dei bambini d'età inferiore ai 3 anni detenuti in carcere insieme alle madri» e si chiede «quali iniziative il Governo abbia già adottato o intenda adottare.»
9) DETENUTI STRANIERI
1991 erano il 17,3 % 1996 il 28,1 % 1999 il 33,4 % 2000 il 36,2 % 2001 il 35,8 % 2002 il 30,1 %
Per gli stranieri, ancor più che per gli italiani, si fa ricorso alla custodia cautelare e questo fa si che quasi il 60 % degli stranieri nelle carceri italiane sia in attesa di giudizio, contro il 40 % degli italiani. Le loro garanzie di difesa in sede processuale risultano essere meno tutelate per una serie di ragioni: non possono permettersi il difensore di fiducia e devono quindi ricorrere al difensore d'ufficio (il gratuito patrocinio è spesso impraticabile, mancando la possibilità di dimostrare il reddito); difficoltà linguistiche, di comunicazione e di scarsa conoscenza del sistema giuridico italiano; è facile dimostrare come, nei confronti degli stranieri provenienti dai paesi poveri, l'istituzione giudicante mostra in genere un livello di attenzione minore rispetto a quello che viene garantito a chiunque per status, benessere economico e posizione sociale abbia strumenti di tutela da attivare in caso di errori giudiziari o di palese violazione delle garanzie di difesa; ne è un esempio la brevità con cui vengono chiusi i processi a carico di stranieri e la frequenza con cui in questi casi si consiglia all'imputato di optare per il patteggiamento della pena. infine, a parità di imputazione o di condanna, la permanenza in carcere degli stranieri è mediamente più lunga di quella degli italiani, sia in fase di custodia cautelare che dopo l'eventuale sentenza.(non solo per la difficoltà ad avere un domicilio certificato per poter usufruire degli arresti domiciliari, ma perché da parte della Magistratura di Sorveglianza si riscontra spesso un atteggiamento di maggior chiusura nei confronti degli stranieri che rende loro ancor più infrequente che per gli italiani il ricorso a percorsi penali alternativi al carcere). Un ultimo fattore che è importante citare è che, sempre in conseguenza dell'impossibilità a certificare il luogo di residenza loro e della loro famiglia, sono i primi ad essere coinvolti nei periodici sfollamenti che interessano molti degli istituti penitenziari.
Fonte: "Rapporto Antigone 2002"; Relazione Agosto 2002 Partito Radicale
10) 41 BIS
Le notizie riportate in questo dossier sono tratte dalle dichiarazioni dei detenuti in 41 bis incontrati durante le visite compiute nell’estate del 2002 da Maurizio Turco, deputato radicale al Parlamento Europeo, e Sergio D’Elia, Segretario di Nessuno Tocchi Caino, e dalle lettere e dalle risposte ai questionari inviati dai detenuti o dai loro avvocati al Partito Radicale, a Radicali Italiani e a Nessuno Tocchi Caino. Sono stati inoltre esaminati centinaia di decreti applicativi del 41 bis, lettere e atti giuridici. Le visite nelle carceri sono avvenute ai sensi dell’articolo 67 della Legge penitenziaria e dell’articolo 117 del Regolamento di esecuzione, alla presenza del Direttore e di uno o più agenti di Polizia Penitenziaria. La corrispondenza inviata dai detenuti reca il visto della censura. Tutto quanto riportato nel dossier dovrebbe essere, quindi, a conoscenza dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Autorità Giudiziaria.
COS’È IL 41 BIS L’articolo 41 bis, comma 2 dell’Ordinamento Penitenziario, introdotto dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n. 356, consente al Ministro della Giustizia, per sua iniziativa o su richiesta del Ministro dell’Interno, di sospendere per “gravi motivi d’ordine e di sicurezza pubblica” l’applicazione delle regole ordinarie di trattamento nei confronti di detenuti - indagati, imputati, in attesa di giudizio e non solo condannati - per i reati di criminalità organizzata indicati al comma 1 dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario: mafia, traffico di droga, sequestro di persona, terrorismo, omicidio, estorsione, rapina e, in teoria, altri ancora e meno gravi se chi li ha commessi si ritiene lo abbia fatto “avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. Con la Legge 23 dicembre 2002 n. 279, il regime penitenziario di cui all’articolo 41 bis, da misura transitoria, eccezionale, qual era, è divenuto parte integrante dell’ordinamento penitenziario.
COME SI FINISCE IN 41 BIS Dei 645 detenuti incontrati nel giro “cella a cella” dell’estate 2002, 421 avevano una posizione giuridica mista, cioè erano definitivi per alcuni processi e in attesa di giudizio per altri, 55 erano ricorrenti in Cassazione, 81 in appello, 79 in attesa di primo giudizio e 9 di cui l’ufficio matricola di alcune carceri non ha fornito i dati. Ciò mostra che un terzo dei detenuti al carcere duro sono in attesa di giudizio, per cui, essendo questo regime in vigore da undici anni, molti dei detenuti che oggi sono definitivi in 41 bis, ci sono arrivati da imputati e lì sono rimasti dopo essere stati condannati.
SIGNIFICATO DI “CARCERE DURO” Stare oggi in 41 bis significa avere un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, una telefonata solo nel caso in cui il detenuto nel corso del mese non svolga alcun colloquio visivo, due ore d’aria al giorno più due di socialità, due pacchi dalla famiglia al mese di complessivi 20 chili più due straordinari all’anno contenenti esclusivamente abiti, biancheria, indumenti intimi, calzature. Il colloquio si svolge attraverso un vetro divisorio e, di solito, con l’ausilio di un citofono. La telefonata alternativa al colloquio è sottoposta a registrazione e può essere ricevuta solo in un carcere dove il famigliare si deve recare. La corrispondenza in arrivo e in partenza è sottoposta a censura. Il fornellino scaldavivande è consentito solo durante il giorno. Il decreto del Ministro vieta espressamente: i colloqui con terzi; la ricezione dall’esterno di somme di denaro superiori a un ammontare stabilito di anno in anno dall’amministrazione penitenziaria; l’invio di somme all’esterno, fermo restando il pagamento di spese inerenti alla difesa legale ed il pagamento di multe e ammende; l’organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive; la nomina e partecipazione alle rappresentanze dei detenuti; lo svolgimento di attività artigianali per proprio conto o per conto terzi. I detenuti nelle sezioni del 41 bis non possono frequentare corsi scolastici, possono studiare solo per conto proprio e l’unico intermediario con i professori è un educatore, che però va a fare loro visita raramente. Nei primi anni di applicazione del 41 bis le restrizioni erano ancora più gravi, mentre le piccole concessioni sopravvenute sono state imposte da sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani o della Corte Costituzionale. Alle limitazioni scritte nel decreto del Ministro e che valgono per tutti i detenuti in 41 bis, vanno aggiunte poi quelle imposte a discrezione del singolo direttore del carcere. Così, la lista della spesa consentita varia da sezione a sezione. Il vetro divisorio nei colloqui è la contraddizione in termini di un sistema studiato appositamente per interrompere i collegamenti dei mafiosi con l’esterno, mentre comunque il regime di 41 bis, viene sistematicamente prorogato in quanto, secondo le autorità preposte, permangono ancora i collegamenti con l’esterno. Poi ci sono i colloqui senza vetro divisorio che servono per i dieci minuti di colloquio consentiti con i figli minori di 12 anni: non hanno il vetro fino al soffitto ma un bancone che consente il contatto fisico, comunque sottoposto a videoregistrazione da parte di una telecamera. Sono diffusi i casi di figli minori di detenuti in 41 bis che sono sottoposti a trattamenti psicoterapeutici.
LE NOTE INFORMATIVE Lo scandalo del 41 bis sta anche nel fatto che un detenuto è sottoposto al dominio pieno e incontrollato di un Ministro che fonda le sue decisioni su “note informative” predisposte da procuratori e poliziotti che di rinnovo in rinnovo ripetono sempre la stessa ragione di pericolosità sociale senza che le loro informazioni siano seriamente verificate o messe a confronto con la difesa nelle sedi giurisdizionali previste dalla legge. Nonostante spetti loro il vaglio critico dei decreti ministeriali (lo ha ribadito la Corte Costituzionale), i Magistrati del Tribunale di Sorveglianza recepiscono le note informative come “fatti” accertati e le trasformano in una sorta di giudizio definitivo. Inoltre, non esiste il controllo da parte della Corte di Cassazione perché decidendo i Tribunali di Sorveglianza il reclamo dei detenuti di solito dopo 3 o 4 mesi, quando il rigetto arriva davanti alla Corte di Cassazione l’interesse è venuto meno perché nel frattempo il decreto è scaduto e ne è stato emesso uno “nuovo”. Così, la parola di DIA (Direzione Investigativa Antimafia), DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) DNA (Direzione Nazionale Antimafia) diventa legge.
LA GABBIA BUROCRATICA Oltre che nella cella del 41 bis, i detenuti sono prigionieri anche in una sorta di “gabbia burocratica” dalla quale non riescono ad uscire se non per mezzo del pentimento: la proroga dei decreti, spesso sempre gli stessi e basati sulle note informative degli organi di Polizia, non consente loro di ricorrere in Cassazione perché i Tribunali di Sorveglianza rispondono ai loro reclami dopo tre o quattro mesi (la legge penitenziaria dice invece che ciò deve avvenire entro dieci giorni!) e per la Suprema Corte viene meno l’interesse a prendere in esame il loro ricorso perché nel frattempo il decreto è stato “rinnovato”. Il caso più clamoroso è forse quello di Gaetano Dominante, un detenuto in 41 bis il cui reclamo è stato discusso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma così in ritardo che nel frattempo il detenuto era uscito in libertà già da un mese. La cosa più incredibile è che il Tribunale aveva rigettato il ricorso del detenuto e confermato il carcere duro. Si è così predisposti a fare proprie le richieste del Ministro e dei procuratori che non si chiede nemmeno la posizione giuridica aggiornata del “detenuto”.
LE SEZIONI DEL CARCERE DURO Nonostante ripetute richieste, la mappa delle carceri dove sono state allestite sezioni per detenuti in 41 bis non è stata fornita ai redattori del presente dossier, “per motivi di sicurezza”, né dal Ministero della Giustizia né dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ed è stata ricostruita via via mediante le informazioni fornite dagli stessi detenuti o dagli operatori penitenziari incontrati nel corso delle visite. Ad oggi, le carceri dove sono situate sezioni di 41 bis sono dodici, ma a queste va aggiunto il carcere di Pisa dove, presso il Centro Diagnostico Terapeutico è stato allestito un reparto con sole cinque celle destinate a detenuti malati assegnati al carcere duro. Attualmente hanno sezioni di 41 bis le carceri di: Cuneo, L’Aquila, Marino del Tronto (Ascoli Piceno), Novara, Parma, Roma Rebibbia (femminile), Roma Rebibbia (maschile), Secondigliano (Napoli), Spoleto, Terni, Tolmezzo (Udine), Viterbo.
LE SEZIONI “NORMALI” DEL CARCERE DURO E L’AREA RISERVATA Il carcere duro si compone di tredici sezioni dislocate quasi sempre in una palazzina separata dal resto del carcere. Quasi tutti i detenuti in 41 bis sono sistemati in “normali” sezioni speciali, ma ce ne sono alcuni più speciali degli altri che sono rinchiusi nelle cosiddette “Aree Riservate”, sezioni di isolamento lontane e a volte separate dalle prime. La differenza di trattamento è notevole nei due tipi di sezione. I detenuti nelle sezioni “normali” del 41 bis hanno diritto a due ore d’aria al giorno, in gruppi di 6 o 7, fanno la socialità in una saletta normalmente ricavata da due celle a cui hanno tolto il muro divisorio oppure vanno in una cosiddetta palestra dove di solito c’è una cyclette, un vogatore e una panca per fare i pesi. Le dimensioni dei passeggi per l’ora d’aria di questi detenuti variano da carcere a carcere. I passeggi sono di solito delle vasche di cemento armato con una rete metallica al di sopra che chiude i detenuti come in una gabbia. Le celle di questi detenuti hanno normalmente un bagno separato ricavato in un angolo e con il water, ma in alcune sezioni alle finestre delle celle ci sono fino a tre sbarramenti. Il primo di sbarre vere e proprie, il secondo di una rete abbastanza fitta, il terzo fatto da una serie di fasce di ferro o di vetro antiscasso attaccate una sopra all’altra a formare una specie di tapparella leggermente inclinata verso l’esterno dalla quale filtra poca aria e poca luce. I detenuti di queste celle hanno avuto in questi anni un notevole abbassamento della vista. Per quanto riguarda, invece, le Aree Riservate, al momento delle visite vi si trovavano in tutto 17 detenuti. Di solito collocata al piano terra della sezione 41 bis, l’Area Riservata è la parte meno areata e illuminata del carcere, con il bagno nella stanza che spesso è un bagno alla turca o nel migliore dei casi un water posto dietro a un muretto. Il “passeggio” di questi detenuti più “speciali” degli altri è una possibilità spesso non sfruttata perché prendere l’ora d’aria per loro vuol dire andare in una sorta di gabbia di cemento armato di due o tre metri per cinque e alta tre metri, chiusa in cima da una pesante rete a maglie molto strette.
MALATTIA E MORTE NEL CARCERE DURO Durante le visite alle sezioni del 41 bis sono stati riscontrati diversi casi di detenuti infartuati, colpiti da ictus, malati di cancro, paralizzati o costretti sulla sedia a rotelle che non avevano il “piantone” in cella o che non l’avevano avuto nemmeno pochi giorni dopo un’operazione chirurgica al cervello. Leonardo Vitale, 47 anni, operato per un tumore al cervello il 31 luglio 1999 all’Ospedale S. Camillo di Roma, è stato dimesso il 7 agosto e dopo sette giorni messo in una cella dell’Area Riservata della sezione 41 bis del carcere di Viterbo, dove è tuttora, da solo e con grandi difficoltà a usare il bagno alla turca. Antonino Geraci, 85 anni, quando è entrato in carcere, nel 1992, pesava 86 chili; ora, in 41 bis, ne pesa 57. È nel cosiddetto centro clinico della sezione 41 bis di Secondigliano, quasi cieco, sempre a letto o sulla sedia a rotelle, non fa l’ora d’aria da più di un anno e non ha il piantone. Lo aiuta un compagno di cella, Francesco Loiacono, che ha avuto già tre infarti, con il cuore al 65% necrotico. Ora è costretto a imboccare l’altro detenuto per farlo mangiare e accompagnarlo al bagno per fargli fare i bisogni. La situazione nel Centro Diagnostico Terapeutico del Carcere di Parma è da denuncia penale: al momento del giro “cella a cella” vi erano 4 detenuti in 41 bis, ai quali per non far avere contatti con i detenuti “normali” tenevano la blindata chiusa dalla mattina alla sera e gliela aprivano di notte. Uno di questi era Marcello Gambuzza, in carcere da 5 anni, sempre stato nel circuito normale, ma da un mese in 41 bis. Entrato in carcere già sulla sedia a rotelle per un colpo d’arma da fuoco che lo ha colpito al midollo spinale e lo ha paralizzato dalla quarta vertebra in giù, era costretto a letto, non aveva un piantone e il medico lo vedeva solo quando lui ne faceva richiesta. Antonio Paolello, 40 anni, ritenuto un pericoloso killer della “Stidda” di Gela, è stato condannato per questo a due ergastoli. Il 14 ottobre 2002, dopo mesi di cure per una presunta gastrite, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per un blocco intestinale. È arrivato in gravi condizioni, lo hanno aperto, hanno sospettato qualcosa, hanno fatto una biopsia, hanno scoperto un tumore maligno che oltre all’intestino era già diffuso allo stomaco e al fegato. Soltanto dopo venti giorni è stato ricoverato in un ospedale attrezzato per la cura dei tumori. Dall’ospedale di Ascoli, Antonio Paolello è stato trasferito prima nel carcere di Pisa, poi al Centro Tumori di Aviano, dove è arrivato in gravissime condizioni e, confermata una prognosi infausta, è stato sottoposto a chemioterapia al solo scopo palliativo. Alla fine, il Ministro della Giustizia ha revocato il 41 bis, i Magistrati hanno sospeso la pena e Paolello ha potuto riabbracciare i suoi familiari.
41 BIS E DIRITTI DELLA DIFESA: I PROCESSI IN VIDEOCONFERENZA Chi è sottoposto al 41 bis non può presenziare ai procedimenti a suo carico, cui può intervenire solo in videoconferenza. Introdotta nel 1998 (con Legge 7 gennaio 1998 n. 11) come norma eccezionale e temporanea, la “partecipazione a distanza” nei processi di criminalità organizzata scadeva il 31 dicembre 2000. Naturalmente anche questo, come tutti i provvedimenti a termine, è stato regolarmente prorogato fino al 31 dicembre 2003 e si pensa di prorogarlo fino alla fine della legislatura in corso o di renderlo definitivo. Molti sono i detenuti in 41 bis condannati in processi fondati sul “sentito dire” dei pentiti, la possibilità di difendersi dai quali si è drasticamente ridotta da quando è stato inaugurato il sistema delle videoconferenze. Per quanto riguarda la partecipazione a distanza disposta nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, la norma prevede la moltiplicazione del collegamento tecnico per quante sono le località collegate in modo tale da permettere la visione e l’ascolto reciproco. In presenza di una molteplicità di collegamenti è pressoché minima la possibilità per gli avvocati di esercitare il diritto di difesa pieno ed effettivo seppur telefonico con i propri assistiti essendo previsto che il difensore o il suo sostituto presenti nell’Aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei. Il processo dei detenuti in 41 bis si svolge in una saletta del carcere dove ci sono due televisori, due telecamere, un tavolo con due microfoni, uno per l’ufficiale giudiziario e l’altro per il detenuto, un paio di cabine telefoniche per i colloqui riservati con gli avvocati, quattro sedie in fondo per i detenuti che aspettano il loro turno. Fatto per evitare le frequenti traduzioni degli imputati di mafia e impedire loro, sottoposti al regime del 41 bis, di ripristinare collegamenti con altri detenuti e sfuggire all’isolamento del carcere duro, il processo a distanza ha costituito un ulteriore passo in avanti verso il cosiddetto “doppio binario”, cioè verso la creazione di una disciplina processuale autonoma e specifica per determinati reati, eccezionale e derogatoria dei principi generali. La partecipazione a distanza è stata anche motivata dalla necessità di evitare il “turismo giudiziario” dei Collegi giudicanti, defatigante e dispendioso, per interrogare o esaminare i “collaboratori di giustizia” senza esporli al pericolo di vendette dirette o trasversali da parte delle associazioni criminali di “provenienza”. Ma la partecipazione a distanza dei pentiti accusatori nei processi ha significato il colpo di grazia al rispetto della legalità in concreto del processo e dei diritti di difesa degli imputati. Intanto, malgrado la norma preveda che il collegamento audiovisivo assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova, il soggetto esaminato è ripreso, nella località remota, di spalle, per motivi di sicurezza, con la conseguenza che nemmeno il giudice che dovrà valutarne l’attendibilità potrà coglierne espressioni, reazioni o atteggiamenti del viso che possono essere significativi della genuinità e della veridicità o meno delle sue dichiarazioni.
IL 41 BIS E LA CORTE COSTITUZIONALE L’Articolo 27 della Costituzione prevede che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La legge del 41 bis, invece, dà al Ministro della Giustizia la “facoltà di sospendere in tutto o in parte l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge” penitenziaria volti proprio al reinserimento, per dichiararne l’illegittimità. La Corte Costituzionale non si è mai pronunciata sull’incostituzionalità del “carcere duro”. Si è limitata a porre dei limiti che lo rendessero conforme ai precetti costituzionali, e i rilievi che la Corte ha mosso in questi anni all’Amministrazione sono stati pesanti. Più volte la Corte ha parlato dell’attuazione che ne è stata data, ha invitato alla corretta lettura della norma e ha riconosciuto che le censure prospettate dai giudici di Sorveglianza vanno riferite non alla norma dell’articolo 41 bis ma solo ai provvedimenti con cui la norma è stata applicata.
1) I decreti di applicazione e proroga del 41 bis La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 349 del 1993 ha affermato che “I provvedimenti ministeriali devono comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti” e che questi “Non possono disporre trattamenti contrari al senso di umanità”. Eppure, per i primi due anni di applicazione, il 41 bis non ha avuto una applicazione ad personam, con motivazioni valide per ogni singolo detenuto di cui in base alle note informative si evidenziava la personale pericolosità sociale, ma una applicazione generica e generalizzata. Il decreto, molto scarno, consisteva in due pagine di premesse generali e motivazioni generiche, altre due di dispositivo descrittivo delle limitazioni imposte e, infine, vi era un elenco dei detenuti a cui si applicava il carcere duro. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1993 e quelle della Corte Europea dei Diritti Umani, l’applicazione generalizzata ed alcune delle limitazioni sono state abolite. Ma resta il fatto che per due anni il 41 bis è stato imposto in spregio alle più elementari norme giuridiche e di umanità. La censura sulla corrispondenza disposta dal Magistrato invece che dal direttore del carcere, i due pacchi al mese, il colloquio telefonico in alternativa a quello visivo, sono stati concessi solo nel 1997, mentre il fornellino per cucinare qualcosa solo nel 2001. Con la sentenza n. 376 del 1997, la Corte Costituzionale ha chiarito definitivamente che “i provvedimenti applicativi dell’articolo 41 bis comma 2 devono, in primo luogo, essere concretamente giustificati in relazione alle [...] esigenze di ordine e sicurezza” e “non già astrattamente sul titolo del reato oggetto della condanna o dell’imputazione” e che “ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato, anche ogni provvedimento di proroga delle misure dovrà recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte”. Ne dovrebbe discendere che il provvedimento applicativo o di proroga del regime differenziato debba essere giustificato dall’indicazione di specifiche e sempre attuali ragioni di sicurezza riconducibili al singolo detenuto, ma l’esperienza ha dimostrato che i decreti ministeriali costituiscono sempre l’ennesima reiterazione del primo provvedimento, quello di durata annuale, contenente identica “motivazione ad personam”. A questo bisogna aggiungere che, nella 21a seduta della “Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o similare”, del 9 luglio 2002 (Resoconto stenografico della seduta, pag. 14-15), nel corso della "Discussione sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario", il Sen. Giuseppe Ayala, già Magistrato, Consigliere di Cassazione; Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia nel Governo Prodi dal 22 maggio 1996 al 20 ottobre 1998, affermava: “(…) Infine, c'è la questione della temporaneità del provvedimento e della sua proroga. Signor Presidente, come ho detto per molto tempo (saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato), le motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un'azione automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene meglio). Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio diabolica. (…)”.
2) il 41 bis e la finalità rieducativa della pena La Corte ha più volte affermato che “è vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario al senso di umanità, o tali da vanificare del tutto la finalità rieducativa della pena” (sentenze n. 351 del 1996; n. 349 del 1993). Recentemente ha ribadito che “l’applicazione del regime differenziato non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere” (sentenza n. 376 del 1997). L’amministrazione penitenziaria ha preso atto e ha concesso ai detenuti in 41 bis qualche pacco in più, una panca per il sollevamento pesi, la cyclette per fare ginnastica, qualche libro in più per studiare. I Tribunali di Sorveglianza hanno dato il loro contributo alla umanizzazione del carcere duro con alcuni sconti per buona condotta concessi ai detenuti lì rinchiusi. Sembra davvero poco per arrivare alla conclusione a cui è giunta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 376 del 1997: cioè, che “l’applicazione dell’articolo 41 bis non può dunque equivalere, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, a riconoscere una categoria di detenuti che “sfuggono, di fatto, a qualunque tentativo di risocializzazione”.
41 BIS E TORTURA “Contro i capimafia è necessario il massimo rigore, senza lasciar neppure intravedere loro la possibilità di un ammorbidimento delle condizioni di detenzione, salvo che cambino idea e non inizino una seria e fruttuosa collaborazione”, così ha affermato il presidente dei deputati dei Democratici di Sinistra (Ds) Luciano Violante il 24 maggio 2002. Ancora più esplicito è stato Alberto Maritati, membro Ds della Commissione parlamentare Antimafia, che il 16 luglio 2002 ha dichiarato: “Il punto centrale è la stabilizzazione del 41 bis ... perché di fronte ad una situazione stabile si chiarisce che si esce dal carcere duro solo con una precisa dissociazione o un pentimento”. Che dal 41 bis si esca solo attraverso il pentimento non lo dicono solo autorevoli rappresentanti delle istituzioni e i decreti ministeriali, lo prevede anche l’Ordinamento Penitenziario che con l’articolo 4 bis (modificato mediante l’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2002 n.279) stabilisce che le misure alternative e i benefici carcerari possono essere concessi ai detenuti per mafia, sequestro di persona, traffico di droga “solo nei casi in cui tali detenuti collaborino con la giustizia”. Il problema, da questa punto di vista, non è il 41 bis ma il 4 bis, l’articolo che ne costituisce il presupposto giuridico e che “legalizza” una pratica che noi definiamo “carcere duro” e che il diritto internazionale configura come tortura. La “Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”, del 10 dicembre 1984, ratificata dall’Italia il 12 gennaio 1989, per “tortura” intende “qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni…”. E sono “tortura” non solo il “dolore o sofferenze acute”, quali pure sono stati inflitti ai mafiosi portati nel 1992 all’Asinara e a Pianosa, ma anche le “pressioni” che si continuano a esercitare nei confronti di detenuti nel carcere duro oggetto di visite che eufemisticamente vanno sotto il nome di “colloqui investigativi”. Che la semplice “dissociazione” non sia un presupposto sufficiente per uscire dal carcere duro, che organi investigativi, giudiziari e ministeriali siano disposti a prendere in considerazione una sola condotta, quella della collaborazione attiva con la giustizia, è dimostrato in molti casi di detenuti che hanno rotto con il loro passato senza clamori e delazioni.
CONCLUSIONI Da quanto affermato, risulta palese che il regime del 41 bis viola, nei suoi vari aspetti, diritti umani fondamentali, sanciti da varie convenzioni internazionali. Ad esempio, il fatto che ai detenuti in 41 bis venga concesso di vedere i propri figli minori di 12 anni solo una volta al mese e per 10 minuti, contravviene all’articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione ONU sul diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia nel 1991, in cui si prevede il rispetto da parte degli Stati membri della Convenzione del “diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori…”. Inoltre la stessa convenzione, all’art. 1 considera come “fanciullo”, “ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni”. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) riguardo ai detenuti soggetti al regime dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, si è espresso due volte. Nel rapporto relativo alla visita in Italia del 1995, il CPT aveva raccomandato alle autorità italiane di riesaminare il funzionamento del sistema regolato dall’articolo 41 bis e di adottare provvedimenti di urgenza per mettere a disposizione dei detenuti in 41 bis attività motivanti e per garantire loro un contatto umano adeguato. A questo rapporto le autorità italiane avevano risposto con la promessa di alleggerire alcune restrizioni e di prevedere benefici per i detenuti soggetti da molto tempo al regime 41 bis. In seguito, nel rapporto relativo alla visita in Italia del 2000, come già espresso nel rapporto precedente, il CPT ribadiva l’importanza dell’adozione di provvedimenti d’urgenza per ristabilire contatti adeguati tra il personale penitenziario e i detenuti in 41 bis. Nutrendo seri dubbi sulla possibilità di attuazione concreta di attività di osservazione e di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario, il CPT raccomandava alle autorità italiane di adottare provvedimenti d’urgenza per “ripristinare un livello di contatto umano adeguato tra il personale penitenziario e i detenuti sottoposti al regime 41 bis” e ha raccomandato alle autorità italiane di prendere misure adeguate a garantire che i detenuti che necessitino di cure specialistiche vengano condotti “celermente e nel modo dettato dal loro stato di salute” in ospedali esterni. Inoltre, nel suo rapporto, il CPT ha richiesto commenti alle autorità italiane sulla legittimità del 41 bis, “sistema di detenzione d’eccezione, concepito in origine come sistema temporaneo, ma che è rimasto sempre in vigore otto anni dopo la sua creazione”. Al rapporto 2000 del CPT le autorità italiane hanno risposto in maniera poco esauriente e, comunque, a strenua difesa del regime 41 bis in quanto tale. sottolineando “la necessità di non snaturare completamente questo regime differenziato”. Le autorità italiane non solo hanno riaffermato l’impossibilità di eliminare il regime differenziato 41 bis, ma hanno anzi affermato che tale regime debba assumere un carattere ben strutturato, e che comunque debba permanere almeno fino a quando le condizioni sociali e i controlli giudiziari non forniscano prove concrete della diminuzione del pericolo di tale fenomeno criminale a livello nazionale. Per questo, infatti, con la legge 23 dicembre 2002, n. 279, il Parlamento italiano ha unanimemente concordato di trasformare il regime penitenziario di cui all’articolo 41 bis da misura d’eccezione a misura definitiva. Che la disciplina penitenziaria dettata dall’articolo 41 bis violi palesemente diritti contemplati dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, pronunciatasi più volte in merito. In particolare ci riferiamo all’articolo 3, riguardante la proibizione della tortura; all’articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e della corrispondenza, e all’articolo 13 sul diritto ad un ricorso effettivo. Sulla violazione dell’articolo 3 della Convenzione vanno citati i casi Labita c. Italia (Corte Europea, 6 aprile 2000, N. 26772/95) e Indelicato c. Italia (Corte Europea, 18 ottobre 2001, N. 31143/96). In particolare, nel caso Indelicato, nell’emettere la sentenza di condanna dell’Italia per la mancata adozione di misure adeguate nel condurre l’inchiesta, la Corte ha ricordato che l’articolo 3 della Convenzione sancisce “uno dei valori fondamentali di una società democratica”, ribadendo l’indiscutibilità del divieto di tortura. Secondo la Corte, infatti, la tortura e le pene o trattamenti disumani o degradanti sono vietati dalla Convenzione anche in casi di emergenza dovuti alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Sulla violazione dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte si espressa in vari casi riguardanti la detenzione in regime 41 bis. Nella sentenza Messina c. Italia (Corte Europea, 28 Settembre 2000, N. 25498/94), la Corte ha condannato l’Italia perché le diverse misure di controllo della corrispondenza del signor Messina non erano previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel caso Messina c. Italia, la Corte ha constatato anche la violazione dell’articolo 13 della Convenzione da parte delle autorità italiane, perché il signor Messina non aveva potuto avvalersi di un ricorso efficace contro le decisioni di proroga del 41 bis. I rapporti del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, insieme alle citate sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani confermano, quindi, che il 41 bis, considerato dai giudici (e legislatori!) italiani come misura essenziale, risulta sempre più una pratica incostituzionale, andando contro alla funzione rieducativa della pena, prevista dall’articolo 27 della Costituzione e riconosciuta persino dallo Statuto della neonata Corte Penale Internazionale (entrato in vigore il 1 luglio 2002), che si troverà a giudicare crimini gravissimi, quali i crimini di guerra, crimini contro l’umanità genocidio.
Integrazione
11)Applicazione della legge Gozzini n.354/75 e successive modifiche - Applicazione del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 – Regolamento Penitenziario
Stralci della legge n. 354/75:
Art.74 Consigli di aiuto sociale Nel capoluogo di ciascun circondario é costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale. Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, é sottoposto alla vigilanza del ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio della avvocatura dello stato. I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
Art.75 Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività: 1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale; 2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari; 3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all' articolo 77 ,opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso; 4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni; 5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie; 6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi; 7) concede sussidi in denaro o in natura; 8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.
Art.76 Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede alla assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto. Art.77 Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell' articolo 74 ,é istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale. Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva della amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all' articolo 72 . I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale. Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
Quando parte delle competenze dei CAS passarono a Regioni e Comuni( DPR n.616 24/07/1977), il Ministero inviò a tutti i tribunali due circolari, dando disposizioni precise sulla prosecuzione delle attività non trasferite e sulla chiusura dei C/C (Circolare n.524740/11.4.C. del 28/11/77 e Circolare 2481/4934 del 12/12/77):
“ ….Per quanto concerne i Consigli….essi cesseranno dal 31 dicembre 1977, l'assistenza post-penitenziaria, l'assistenza soltanto economica alle famiglie dei detenuti nonché l'assistenza ed il soccorso alle vittime del delitto. PROSEGUIRANNO, invece, le attività non trasferite di cui all'artt. 74/75 della legge n. 354/75, e segnaleranno i soggetti bisognosi delle forme di assistenza trasferita alle Regioni e ai Comuni competenti per il territorio, ai quali vorranno altresì fornire ogni altra necessaria collaborazione ai sensi dell'art. 75 della legge citata.In tal senso si orienteranno anche i Comitati per l'occupazione degli assistiti, che non potranno più svolgere interventi assistenziali DIRETTI. ……Per quanto concerne l'aspetto finanziario si rammenta che i Consigli dovranno far pervenire i preventivi analitici per il 1978, limitatamente alle spese di stretta amministrazione dei Consigli stessi, giacché le voci dei capitoli di bilancio, relative all’erogazione di spese per aiuti economici, ricoveri e gestione di opere educative, lavorative e assistenziali, sono state soppresse e i relativi fondi destinati alle Regioni. Riguardo ai contributi ministeriali giacenti presso i Consigli o a quelli relativi al corrente esercizio in corso di accreditamento, questo Ministero ritiene che, previo accantonamento cautelativo delle quote necessarie per far fronte alle suddette spese di stretta amministrazione dei Consigli, i residui possono essere trasferiti alle Regioni, previo preciso accordo su un piano di ripartizione ai Comuni nei quali si trovino persone assistite nel corrente anno dai Consigli stessi. ….Per quanto, infine, concerne le attività trasferite, le Direzioni degli Istituti comunicheranno le dimissioni dei detenuti, a norma dell’art. 43, soltanto ai Centri di Servizio Sociale che si collegheranno con i Comuni per gli intervalli di assistenza e di avviamento al lavoro (art. 90 Reg. Esec.); richiederanno agli stessi Centri le visite dei liberandi che necessitano di una particolare assistenza nella imminenza della liberazione (art. 46 Legge 83 e Reg. Esec.); segnaleranno, infine, ai Magistrati di sorveglianza gli operatori comunali, provinciali e regionali che abbiano necessità di visitare i liberandi per accertarsi dei loro bisogni particolari in vista della liberazione.“
D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Cassa delle Ammende artt. da 121 a 130
Art. 129. Finalità ed interventi
1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo. 2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale. 3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione. 4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria. 5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato. 6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa. 7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all'erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto. 8. Dell'avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.
Art. 130. Bilancio 1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Sintesi della ricerca svolta:
Per verificare lo stato di attuazione della legge, il Gruppo Consiliare Radicale Piemontese, ha inviato una lettera a tutti i 164 tribunali italiani in cui dovrebbero essere istituiti i Consigli di Aiuto Sociale, chiedendo al Presidente del tribunale notizie in merito: abbiamo ricevuto 90 risposte. Questi i numeri: 78 non costituiti 7 costituiti ma non operativi: Mondovì-Pisa-Sala Consilina-Sondrio-Teramo-Verbania-Verona 3 in via di costituzione: Bergamo - Torino - Venezia 2 si definiscono operativi ma non forniscono i dati, da noi richiesti, sull'attività svolta: Catania - Lucera La data di cessazione delle attività è molto variabile: 1977-78-80-84-86-89-92-93-95-97-98-01- molti anni. Anche la data di chiusura del conto corrente è molto variabile: 1977-78-87-92-94-95-97-98-00-01.
Anche l'Ente ricettore dei fondi varia: Cassa delle Ammende Comuni Ministero Regione
Coloro che rispondono negativamente cioè " Non è costituito" o “Non operativo“, adducono motivazioni diverse e non pertinenti con il dettato della legge; eccone alcuni esempi:
“Non è operativo non essendovi nel circondario Istituti di Pena“. ( ma la legge non prevede questo vincolo!) - Acqui Terme – Nola – Mondovì. “Non costituito in quanto NON CAPOLUOGO“ (ma la legge parla di capoluogo del circondario su cui ha competenza il tribunale, non di capoluogo di provincia ) - Cassino.
“Non essendo mai sorta L'ESIGENZA DI ISTITUIRLO“ (il presidente del tribunale non “sente l'esigenza“ di applicare la legge!) – Ragusa.
“Non è operativo perché non è pervenuta la richiesta di casi bisognevoli dell'intervento assistenziale del CAS“ (Incredibile!) Pisa - Vercelli – Verbania - Rovereto.
"Chiuso per inattività“( non lo fanno funzionare e poi lo chiudono perché non funzionava!) - Piacenza.
“La summenzionata normativa potrebbe (?) trovare applicazione presso i tribunali di sorveglianza“ (Questo Presidente non è andato neanche a riguardarsi la legge!) - San Remo.
Il Presidente ammette residue competenze ciò nonostante non ha più costituito il CAS. - Crema
Uno soltanto risponde in modo conforme alla legge: “Attività limitata alla trasmissione agli enti locali delle richieste di assistenza“. - Crotone.
Tutti gli altri rispondono con un secco: Non costituito – Non operativo – Negativo.
Occorre sottolineare che, i servizi sociali territoriali, a cui sono state trasferite parte delle competenze dei CAS, non effettuano alcuna assistenza ne a detenuti e liberandi, ne alle loro famiglie. Per verificare, invece, quanti e quali progetti abbia finanziato la Cassa delle Ammende, abbiamo chiesto al deputato Enrico Buemi ed al senatore Antonio Del Pennino, di chiederne conto al ministro con due interrogazioni: costui ha risposto al senatore Del Pennino. Il ministro Castelli, in sostanza, dice che ci sono voluti 3 ANNI (!!!) per individuare i criteri da seguire per il finanziamento dei progetti e realizzare un nuovo schema di bilancio della Cassa. Attualmente sono in via di espletamento le attività istruttorie per l'approvazione di più progetti, ma finora, la Cassa delle Ammende non ne ha finanziato alcuno.
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